Sentenza del 17/01/2022 n. 312 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
concordato fallimentare - legittimazione - diritti restitutori - pagamenti indebiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione della legittimazione ad agire e domanda di recupero di diritti restitutori derivanti da pagamenti ritenuti indebitamente effettuati con prelievo delle attività cadute nel concordato; questione se tali diritti siano stati trasferiti al terzo assuntore insieme alle attività cedute e se sussista il termine di prescrizione per l'azione di ripetizione
La decisione
il giudice ha ritenuto che il concordato, quando implica l'assunzione degli impegni da parte di un terzo e la cessione di tutte le attività, costituisce una scelta pattizia approvata dagli organi del fallimento e omologata dal tribunale; salvo espressa esclusione nei patti concordatari, anche i diritti restitutori (derivanti da pagamenti indebitamente effettuati a carico delle attività fallimentari) rientrano nel patrimonio trasferito al cessionario e pertanto questi è legittimato ad agire per la ripetizione. Quanto alla prescrizione, l'azione di ripetizione è soggetta al termine decennale; per i rimborsi relativi a crediti d'imposta legittimi si applica il termine ordinario di prescrizione
Norme richiamate
R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Legge fallimentare), artt. 124 e ss.
il concordato con cessione delle attività e assunzione degli impegni comporta il trasferimento dell'intero complesso patrimoniale concordato, comprensivo dei diritti restitutori, salvo diversa previsione pattizia; l'approvazione degli organi del fallimento e l'omologazione del tribunale consolidano questa scelta convenzionale
DPR 29 settembre 1973 n. 602, art. 38
rilevante in presenza di rapporti con l'Amministrazione finanziaria (es. ritenute, tributi) per definire l'ambito dei crediti e dei rimborsi; il diritto al rimborso di crediti d'imposta legittimi segue il termine ordinario di prescrizione
Massime di principio
- Se il concordato prevede l'assunzione degli impegni da parte di un terzo e la cessione delle attività, il cessionario acquista anche i diritti restitutori connessi al complesso patrimoniale, salvo espressa esclusione nei patti concordatari
- La legittimazione ad agire per la ripetizione di pagamenti indebitamente effettuati passa al terzo assuntore dopo l'approvazione degli organi fallimentari e l'omologazione del concordato
- Per le azioni di ripetizione il termine di prescrizione è decennale; tuttavia, per rimborsi relativi a crediti d'imposta riconosciuti come legittimi si applicano le regole ordinarie di prescrizione (valutare i termini specifici applicabili)
- In fase di negoziazione del concordato conviene prevedere espressamente la salvaguardia o l'esclusione di eventuali diritti restitutori per evitare controversie successive sulla legittimazione e sull'estensione del patrimonio ceduto
- Prima di promuovere azioni di ripetizione il cessionario/cessionario dovrebbe: verificare i termini di prescrizione, documentare l'origine dei pagamenti contestati, controllare l'effettiva omologazione del concordato e valutare possibili conflitti con l'Amministrazione finanziaria
- Le decisioni giurisprudenziali (cfr. Cass. sez. trib. n. 15568/2000; Cass. ord. n. 17903/2013; Cass. Civ. 7899/2012; Cass. Civ. 9524/2009) confermano l'orientamento secondo cui il trasferimento del complesso patrimoniale include i diritti di credito annessi, purché non esclusi espressamente
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