Sentenza del 17/01/2022 n. 42 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Catasto - Diniego di ruralità - Comproprietario dell'immobile accertato - Litisconsorte necessario - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento catastale che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della ruralità per un immobile adibito ad agriturismo (unità abitativa accatastata A/2). La ricorrente contestava carenza di motivazione dell'avviso e la valutazione dell'Ufficio circa la documentazione prodotta (autocertificazione e requisiti di strumentalità), sostenendo di aver dimostrato i requisiti per la ruralità e l'esercizio legittimo dell'attività agrituristica.
La decisione
La CTR ha accolto l'appello dell'Agenzia, annullando la sentenza di primo grado e rimettendo gli atti alla Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. b) del d.lgs. 546/92. Motivo deciso: nel primo grado era stato omesso un litisconsorte necessario (il compendatario Sig. G. B., proprietario al 50%), poiché il disconoscimento della ruralità riguarda l'intero immobile e produce effetti su tutti i comproprietari. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
d.lgs. 546/1992
art. 59, comma 1, lett. b
La norma è stata applicata per dichiarare l'annullamento della sentenza di primo grado e il rinvio alla Commissione Tributaria provinciale, perché nel procedimento era stato omesso un litisconsorte necessario (comproprietario).
d.lgs. 546/1992
Richiamata dall'Agenzia in via preliminare; tuttavia il provvedimento effettivamente adottato dalla Corte è stato l'annullamento ai sensi dell'art. 59 per omissione del litisconsorte necessario.
DM MEF 14/09/2011
allegati C e D (richiamati nel processo)
Richiamato dalle parti in merito alla modulistica e ai requisiti per la ruralità; il Tribunale di primo grado aveva ritenuto che l'autocertificazione esibita fosse coerente con i requisiti (allegato C) utili a qualificare l'unità come strumentale all'attività agricola.
DM 26/07/2012
Si segnala la modifica delle regole di classamento operata col DM 2012 rispetto al 2011; la questione sulla corretta applicazione delle regole di classamento (A/2 vs D/10) è stata discussa dalle parti ma non decisa nel merito dalla Corte d'appello, che ha disposto il rinvio per vizi processuali.
DL 557/1993
Norma richiamata in tema di riconoscimento della ruralità per strutture adibite ad agriturismo: stabilisce la possibilità di attribuire requisiti di ruralità ai fabbricati strumentali all'attività agricola. Le parti hanno discusso se l'uso agrituristico giustifichi il riconoscimento automatico della ruralità.
Massime di principio
- Quando la qualificazione catastale o il riconoscimento di ruralità riguarda un intero immobile in comproprietà, tutti i comproprietari sono litisconsorti necessari: l'omissione di uno di essi determina, in caso contestato, l'annullamento della sentenza e il rinvio per integrazione del contraddittorio.
- Il merito sulla correttezza della qualificazione catastale (A/2 vs D/10, riconoscimento della ruralità) può rimanere non deciso se il giudice d'appello rileva vizi processuali sostanziali come la mancanza di litisconsorte necessario; in caso di rinvio la questione sostanziale va nuovamente esaminata con tutti i soggetti interessati.
- La mera conduzione di un'attività agrituristica non determina automaticamente un cambio di classamento in D/10: va valutato se la struttura ha subito trasformazioni tali da essere destinata naturalmente all'attività ricettiva (criterio della natura e della strumentalità) e se ricorrono i requisiti normativi e la documentazione prevista (autocertificazioni, Dofca, ecc.).
- In controversie catastali con profili di agevolazioni fiscali, chi agisce per ottenere un beneficio deve verificare la correttezza della modulistica presentata e la completezza del contraddittorio; dall'altra parte, l'Amministrazione può eccepire sia profili formali (modelli utilizzati) sia sostanziali (requisiti mancanti), ma questioni procedurali come la necessità di litisconsorti possono prevalere e determinare il rinvio.
- Per evitare rischi processuali, è buona prassi includere tutti i comproprietari nelle impugnative o, quanto meno, notificare e chiamare in causa i soggetti che risultano titolari dell'immobile oggetto di accertamento catastale.
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