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Sentenza

Sentenza del 17/01/2022 n. 306 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

deposito documenti in appello.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto o depositato ulteriori documenti in sede di appello. La questione era se tale produzione fosse preclusa dalla disciplina generale del processo civile (art. 345, comma 3 c.p.c.) oppure fosse consentita dalla norma speciale prevista dall'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.

La decisione

La giurisprudenza ha ritenuto che l'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, essendo norma speciale in materia tributaria, prevale sulle disposizioni generali del codice di procedura civile; di conseguenza la preclusione prevista dall'art. 345, comma 3 c.p.c. non ostacola il deposito di ulteriori documenti in appello nel processo tributario. Ne è conseguito l'ammissione (o la legittimazione) del deposito documentale in appello secondo i limiti e le condizioni dettate dalla disciplina speciale.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 58, comma 2

    Norma speciale che consente la produzione di ulteriori documenti in appello nel processo tributario; viene interpretata come prevalente rispetto alle regole generali di preclusione del codice di procedura civile.

  • Codice di procedura civile, art. 345, comma 3

    Norma generale che prevede limiti/preclusioni al deposito di nuovi mezzi di prova nelle fasi successive; nel caso oggetto della sentenza è stata ritenuta non applicabile per effetto della prevalenza della disciplina speciale tributaria.

  • Cass. Trib., n. 29470/2021

    Giurisprudenza indicata come riferimento che conferma l'orientamento secondo cui l'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 consente la produzione documentale in appello e impedisce l'applicazione della preclusione ex art. 345, comma 3 c.p.c.

Massime di principio

  • Nel processo tributario le norme speciali (es. art. 58 D.Lgs. 546/1992) prevalgono sulle norme generali di processo civile; pertanto il deposito di documenti in appello è generalmente ammesso se la disciplina speciale lo consente.
  • Il deposito di documenti in appello non è automaticamente impedito dalla preclusione civilistica: bisogna verificare la disciplina speciale applicabile al rito (qui tributario).
  • Anche quando il deposito è ammesso dalla norma speciale, il giudice può valutare rilevanza, ammissibilità e eventuale rilevanza tardiva o dilatoria dei documenti; è prudente motivare il deposito e dimostrare la pertinenza e necessità dei documenti prodotti.
  • Il resistente (amministrazione) dovrebbe tempestivamente eccepire irregolarità o chiedere l'esclusione solo se ricorrono giusti motivi (irrilevanza, abuso, tardività ingiustificata); l'orientamento favorevole al ricorrente suggerisce una certa flessibilità procedurale in appello tributario.
  • Per ridurre il rischio di contestazioni, il ricorrente deve indicare chiaramente le ragioni per cui i documenti sono stati prodotti in appello (ad es. documenti acquisiti successivamente o non disponibili in primo grado) e allegare ogni informazione probatoria utile.

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