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Sentenza

Sentenza del 17/01/2022 n. 115 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'accoglimento da parte della CTP della domanda del contribuente volta al riconoscimento del credito d'imposta per imposte pagate all'estero (anno d'imposta 2015). L'Ufficio aveva disconosciuto il credito per euro 2.875,00 ritenendo insufficiente la documentazione a dimostrare la definitività delle imposte estere; l'Agenzia ha impugnato la sentenza per presunta errata applicazione dell'art. 165 TUIR e per mancata prova della 'definitività' dell'imposta pagata all'estero.

La decisione

La Commissione ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente. Il Collegio ha ritenuto che la documentazione prodotta dal contribuente (estratto della dichiarazione USA, copia del versamento presso il New Jersey Department of the Treasury, documento 'individual taxpayer account' attestante il pagamento, e la dichiarazione italiana con il quadro CE) fosse idonea a dimostrare l'esistenza dei redditi esteri, l'ammontare delle imposte dovute e l'effettivo pagamento definitivo. È stato osservato che l'Ufficio non ha indicato elementi contrari o ulteriori prove richieste. La cartella è stata annullata e l'Agenzia condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 36-ter DPR 600/1973

    "gli uffici, senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli artt. 37 e seguenti, possano procedere entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, al controllo formale della stessa, provvedendo a determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti"

    Il controllo formale richiede che il contribuente fornisca chiarimenti e documentazione; tuttavia, una volta prodotte documentazioni idonee e in assenza di elementi contrari indicati dall'Ufficio, il dato dichiarato deve essere ritenuto provato. Il Collegio ha richiamato l'onere dell'Ufficio di specificare quali ulteriori prove sarebbero necessarie.

  • art. 165 TUIR

    "se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta fino alla concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al lordo delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione"

    Il requisito essenziale è che le imposte estere siano pagate a titolo definitivo, inteso come irripetibilità/irrimodificabilità a favore del contribuente. Le imposte considerate pagate a titolo definitivo sono quelle definitivamente versate al fisco estero; non rilevano pagamenti in acconto, provvisori o suscettibili di rimborso o modifiche.

  • Circolare Agenzia delle Entrate 9/E del 5.3.2015

    "qualificando la detta 'certificazione' come elemento probatorio non rilevante ai fini della definitività del pagamento del tributo"

    La certificazione rilasciata dall'autorità estera non è di per sé elemento decisivo per la definitività; rileva invece l'effettivo pagamento definitivo al Fisco estero, documentabile con idonei mezzi (ricevute, estratti conto o documenti ufficiali dell'amministrazione estera).

Massime di principio

  • Per ottenere il credito d'imposta per imposte pagate all'estero (art.165 TUIR) è necessario dimostrare la 'definitività' del pagamento: prova documentale dell'imposta dovuta e della sua effettiva corresponsione al fisco estero, nonché l'assenza di elementi che ne consentano la modifica o il rimborso.
  • Documenti idonei comprendono: estratto della dichiarazione estera, ricevute o certificazioni di pagamento rilasciate dall'amministrazione finanziaria estera, estratti conto o documenti ufficiali tipo 'individual taxpayer account' che attestino l'addebito/pagamento; la certificazione formale estera è utile ma non indispensabile se esistono altri documenti che provano il pagamento definitivo.
  • Nel controllo formale ai sensi dell'art.36-ter DPR 600/73 il contribuente deve fornire chiarimenti e documentazione; se produce documenti idonei e l'Ufficio non indica specificamente quali prove ulteriori manchino o elementi contrari, il reddito/credito dichiarato può essere riconosciuto dal giudice.
  • La definitività si valuta sulla base dell'effettivo stato del pagamento al momento rilevante: pagamenti effettuati e non soggetti a rimborso o contenzioso possono essere considerati definitivi anche se la certificazione formale è ottenuta successivamente.
  • Se l'Ufficio ritiene la documentazione insufficiente, deve specificare quali elementi manchino; in mancanza di tale specificazione il rifiuto può essere ritenuto illegittimo e impugnabile con buone probabilità di successo per il contribuente.
  • Per ridurre il rischio di contestazioni è consigliabile conservare e produrre, oltre alla dichiarazione estera, le ricevute di pagamento rilasciate dall'autorità estera, estratti conto che dimostrino l'addebito, eventuali certificazioni ufficiali e, se possibile, traduzioni giurate dei documenti in lingua straniera.

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