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Sentenza

Sentenza del 17/01/2022 n. 25 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Silenzio/rifiuto su istanza di rimborso. Decorrenza della prescrizione. Fattispecie interruttiva del termine.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente impugnava il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza del 07/08/2015 con cui richiedeva il rimborso di euro 120.707,47 a titolo di IRPEF/ILOR per l'anno 1991, importo già indicato in una dichiarazione integrativa di successione. L'Amministrazione eccepiva in primo luogo l'inammissibilità per presunta carenza di interesse in quanto sosteneva che l'importo fosse già stato restituito/compensato con una cartella esattoriale intestata al de cuius e all'erede, e in subordine la prescrizione del diritto al rimborso. La ricorrente deduceva invece che il credito era stato tempestivamente richiesto a rimborso nel 2004 e riconosciuto dall'Agenzia con comunicazione del 13/10/2005, che fosse stato poi riprodotto nelle dichiarazioni integrative di successione (ultima del 03/02/2014) e che la prescrizione fosse stata interrotta da tali atti o, comunque, che l'Amministrazione non avesse provato l'effettiva compensazione/rimborso mediante produzione della cartella e della documentazione probatoria.

La decisione

La Commissione ha accolto l'appello della contribuente. Ha ritenuto che: (i) le dichiarazioni integrative di successione non costituiscono atti idonei ad interrompere la prescrizione perché non sono atti tipici di costituzione in mora o riconoscimento ai sensi degli artt. 2943 e 2944 c.c.; (ii) la comunicazione del 13/10/2005 risultava giuridicamente inattendibile/inesistente per mancanza di sottoscrizione/autenticità e quindi non poteva interrompere la prescrizione; (iii) invece la comunicazione dell'Agenzia del 28/09/2007 diretta a Equitalia, munita di firma del direttore e di numero di protocollo, costituisce riconoscimento idoneo ad interrompere la prescrizione (anche se rivolta a un terzo), facendo rifiorire il termine decennale; (iv) tuttavia l'Agenzia non ha provato che il credito sia stato effettivamente estinto mediante sgravio/compensazione (non ha prodotto la cartella o una comunicazione di Equitalia che attestasse l'avvenuto sgravio), per cui non dimostra l'adempimento della propria obbligazione di rimborso. Per questi motivi l'appello è stato accolto e le spese processuali sono state compensate fra le parti.

Norme richiamate

  • art. 2944 cod. civ.

    Il riconoscimento del debito da parte del debitore interrompe la prescrizione; tale riconoscimento non richiede natura negoziale o carattere recettizio e può essere rivolto anche a un terzo (manifestazione di consapevolezza dell'esistenza del debito).

  • art. 2943 cod. civ.

    Individua gli atti del creditore idonei ad interrompere la prescrizione (notificazione della citazione, domanda, atto che costituisca in mora). La sentenza osserva che le dichiarazioni di successione non rientrano in questi atti.

  • art. 2946 cod. civ.

    Stabilisce il termine ordinario di prescrizione decennale dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso è stato valutato il decorso del decennio e le eventuali interruzioni.

  • art. 1219 cod. civ.

    Definisce la costituzione in mora come intimazione o richiesta fatta per iscritto; rilevante per distinguere quali atti interrompono la prescrizione.

  • art. 2697 cod. civ.

    Regola l'onere della prova; nella controversia è stato richiamato il principio secondo cui chi asserisce un fatto (anche l'Amministrazione quando dichiara di aver compensato) deve fornire la prova documentale corrispondente.

  • art. 27, comma 2, DL 137/2020

    Norma procedurale che ha consentito la trattazione della causa sulla base degli atti durante l'emergenza Covid-19; richiamata per la modalità di svolgimento dell'udienza.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni (principali o integrative) di successione non interrompono la prescrizione del diritto al rimborso perché non sono atti tipici di costituzione in mora né riconoscimenti formali del debito ai sensi degli artt. 2943-2944 c.c.
  • Un 'riconoscimento' idoneo ad interrompere la prescrizione può consistere in una comunicazione dell'Amministrazione diretta anche a un terzo (es. concessionario della riscossione), purché sia chiaramente attribuibile, sottoscritta e protocollata; la forma e l'attribuibilità sono essenziali per l'effetto interruttivo.
  • La prescrizione decennale (art. 2946 c.c.) decorre dal momento in cui il diritto può essere esercitato; ogni atto interruttivo va verificato nella sua efficacia giuridica concreta (sottoscrizione, destinatario, prova dell'atto eseguito).
  • Se l'Amministrazione sostiene che il credito è stato estinto mediante compensazione o sgravio tramite un terzo (concessionario), grava su di essa l'onere probatorio di dimostrare l'effettiva estinzione (esibizione della cartella aggiornata, comunicazione del concessionario, quietanze). La semplice richiesta/proposta di sgravio non prova l'effettuazione dell'operazione.
  • Comunicazioni interne o documenti privi di sottoscrizione/numero di protocollo possono essere considerati giuridicamente inefficaci ai fini dell'interruzione della prescrizione o della prova di operazioni amministrative.
  • In controversie di rimborso tributario è opportuno (per il contribuente) conservare e produrre le istanze, le comunicazioni ufficiali ricevute e ogni elemento documentale che dimostri riconoscimenti dell'Amministrazione; per l'Amministrazione è invece fondamentale produrre la documentazione che attesti l'effettiva compensazione/sgravio effettuato dal concessionario.

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