Cassazione Penale, Sentenza n. 2095/2022 del 18/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per calunnia, deducendo violazione di legge (art. 368 c.p. e artt. 323 e 319-ter c.p.). Sostenevano che la denuncia e le dichiarazioni successivamente rese non potevano integrare calunnia perché avevano riguardato l'esistenza di un'associazione per delinquere e non la condotta di un singolo (quindi la dott.ssa Romano non poteva essere imputata di abuso d'ufficio o corruzione), che la vendita del processo non risultava dimostrabile e che mancava l'elemento psicologico della consapevolezza dell'innocenza, essendo le ricorrenti convinte della fondatezza dei sospetti (obbligo del giudice di interessare la Guardia di Finanza, ecc.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ritenendo che le doglianze mirassero in realtà a una diversa valutazione di merito del quadro probatorio e fossero manifestamente infondate. I giudici di merito avevano correttamente ritenuto che le denunce e le dichiarazioni accusatorie attribuivano alla dott.ssa Romano gravi incolpazioni (collusione nelle aste giudiziarie, coinvolgimento nelle truffe e nella piantagione di marijuana, vendita del processo), idonee ad esporre la persona offesa a procedimento penale e prive di preventiva verifica, configurando così l'elemento materiale della calunnia; inoltre la Corte ha ritenuto sussistente anche l'elemento soggettivo, essendo le accuse frutto di illazioni e mutate nel tempo, non di sospetti ragionevoli. Conseguentemente le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Decisione resa il 25/11/2021.
Norme richiamate
La norma sulla calunnia è stata applicata ritenendo che le denunce e le successive dichiarazioni contenessero una falsa incolpazione idonea a promuovere l'azione penale nei confronti della persona offesa; non essendo le accuse "assurde" o "grottesche", sussistevano gli elementi materiali e soggettivi del reato.
Richiamato dalle ricorrenti come titolo di reato imputato alla persona offesa (abuso d'ufficio). La Corte ha ritenuto che, pur se la condotta denunciata poteva apparire impropria rispetto alle competenze materiali della persona offesa, l'accusa poteva comunque prospettare reati a carico di quest'ultima e dunque integrare una calunnia se formulata mendacemente.
Richiamato dalle ricorrenti in relazione all'ipotesi di corruzione. La Corte ha ritenuto che l'attribuzione di corruzione alla persona offesa, se posta senza verifica e come illazione volta ad esporre la vittima a procedimento, poteva concorrere a configurare la calunnia.
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020
Norma procedurale richiamata per giustificare la trattazione del ricorso senza l'intervento delle parti (procedimento in Corte di Cassazione durante emergenza/termini speciali).
Massime di principio
- La calunnia richiede che la falsa incolpazione contenga elementi sufficienti e seri da poter dar luogo all'azione penale: accuse "assurde" o manifestamente inverosimili non integrano il reato, ma denunce plausibili ma mendaci sì.
- Il fatto che un'accusa sia rivolta a chi non ha competenze investigative o di perseguire un certo reato non esclude, di per sé, la sussistenza della calunnia se l'accusa prospetta comunque collusioni o corruzioni che possono esporre la persona a procedimento.
- Per escludere il dolo della calunnia è necessaria una convinzione ragionevole e fondata sull'esistenza di fatti oggettivi; sospetti generici o illazioni prive di verifica possono integrare il dolo se presentati come fatti.
- In Cassazione non si rinnovano le valutazioni di merito: i motivi che mirano solo a una diversa valutazione probatoria sono inammissibili; la Corte valuta corrispondenza logico-giuridica e applicazione della legge, non riesamina le prove.
- Quando le accuse cambiano sostanzialmente nel tempo o vengono ridimensionate senza spiegazioni, ciò può essere indice di pretestuosità e rafforzare la valutazione di dolo nell'atto accusatorio.
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