Cassazione Civile, Ordinanza n. 26078/2024 del 04/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Un soggetto aveva proposto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. contro alcune cartelle di pagamento relative a sanzioni per violazioni del codice della strada irrogate da un ente locale, deducendo di esserne venuto a conoscenza solo tramite accesso presso l'agente della riscossione. Il giudice di pace aveva accolto l'opposizione dichiarando prescritte le pretese; in appello l'agente della riscossione aveva impugnato solo una delle cartelle e il tribunale aveva accolto l'appello, rigettando la domanda dell'opponente. In cassazione il ricorrente ha dedotto due censure: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di nullità della procura alle liti rilasciata dall'agente della riscossione al proprio difensore, eccezione che sarebbe stata tempestivamente sollevata e decisiva; (2) violazione degli artt. 77 e 182 c.p.c. per non avere il tribunale rilevato la nullità della procura ad litem perché conferita da soggetto privo di poteri rappresentativi.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che il tribunale aveva completamente omesso di pronunciare sull'eccezione di nullità della procura alle liti conferita dall'agente della riscossione al difensore, nonostante si trattasse di questione decisiva perché, se accolta, avrebbe comportato l'inammissibilità dell'appello. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, affinché esamini l'eccezione di nullità della procura e, quindi, proceda a un nuovo esame dell'appello, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
indica lo strumento dell'opposizione all'esecuzione utilizzato per contestare le cartelle di pagamento.
impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte; la sua violazione ricorre quando vi sia omessa pronuncia su una questione decisiva.
richiamato per sostenere la nullità della procura conferita da soggetto privo di poteri rappresentativi.
richiamato a sostegno del vizio relativo alla procura alle liti e ai poteri di rappresentanza processuale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
individua il vizio processuale dedotto in cassazione per omessa pronuncia e nullità della procura.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia del giudice di merito su un'eccezione processuale ritualmente sollevata e potenzialmente decisiva integra violazione dell'art. 112 c.p.c. ed è deducibile come nullità della sentenza.
- La nullità della procura alle liti rilasciata dalla parte processuale, ove dipenda dalla provenienza dell'atto da soggetto privo di poteri rappresentativi, è questione preliminare e decisiva, perché la sua fondatezza può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione o del gravame.
- Quando una questione processuale attiene alla ritualità dell'impugnazione e può incidere sull'ammissibilità dell'appello, essa deve essere esaminata con priorità logica rispetto alle questioni di merito.
- Se il giudice di appello omette di esaminare un'eccezione sulla validità della procura del difensore dell'appellante, la sentenza va cassata con rinvio affinché la questione sia valutata e il gravame sia eventualmente riesaminato.
Come è indicizzato
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