Cassazione Penale, Sentenza n. 36561/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Roma, in sede di riesame, aveva parzialmente annullato l’ordinanza del GIP di Tivoli del 2 marzo 2026 che aveva applicato all’indagata gli arresti domiciliari: aveva escluso la gravità indiziaria per i 23 reati-fine, confermandola invece per la partecipazione all’associazione per delinquere dedita a truffe ed estorsioni ai danni di anziani e mantenendo la misura cautelare. L’indagata ha proposto ricorso per cassazione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 292 c.p.p. e l’apparenza o illogicità della motivazione sull’attualità delle esigenze cautelari, richiamando il tempo trascorso dai fatti, collocati tra aprile 2022 e marzo 2023, l’assenza di ulteriori condotte sintomatiche del rischio di recidiva e l’esclusione dei reati-fine in sede di riesame; ha inoltre osservato che altri soggetti con ruolo esecutivo non erano sottoposti a misure cautelari e che la sua condotta, a suo dire facilmente sostituibile, sarebbe proseguita solo fino al 17 marzo 2023. Con il secondo motivo ha contestato la motivazione sull’adeguatezza degli arresti domiciliari, sostenendo che il rischio di reiterazione fosse stato affermato con argomenti congetturali e senza considerare che i suoi contatti erano limitati al marito e al figlio, entrambi detenuti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi manifestamente infondati. Quanto al rischio di recidiva, ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale, che aveva escluso la decisività del tempo trascorso valorizzando la resilienza e la riorganizzazione del sodalizio dopo iniziative repressive, la prosecuzione delle attività illecite e il contributo dell’indagata, che avrebbe messo a disposizione il proprio appartamento come nuova base operativa, fornito assistenza logistica e ricevuto un compenso fisso e una partecipazione ai proventi. La Corte ha inoltre ritenuto legittimo desumere l’attualità del pericolo dalle modalità delle condotte risalenti, dalla persistenza dei collegamenti con il circuito criminale, dalla consapevole adesione al progetto delittuoso e dalla personalità dell’indagata, senza necessità di individuare una specifica occasione imminente per delinquere. Le doglianze sull’adeguatezza della misura sono state giudicate generiche e comunque manifestamente infondate: il Tribunale aveva motivato l’inidoneità di misure non custodiali in rapporto all’intensità del rischio, alle caratteristiche del sodalizio e alla personalità dell’indagata. La misura degli arresti domiciliari resta quindi confermata per il reato associativo, mentre l’esclusione della gravità indiziaria per i reati-fine disposta dal riesame non è stata oggetto di modifica. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il difensore assume che l’ordinanza impugnata ha rassegnato una motivazione solo apparente in ordine all’attualità delle esigenze cautelari, trascurando la circostanza dell’avvenuto annullamento del titolo cautelare in relazione ai reati-fine nonché la risalenza temporale delle condotte illecite, collocabili nell’arco temporale compreso tra aprile 2022 e marzo 2023, e l’assenza di comportamenti sintomatici della esistenza di un concreto rischio di recidiva.
La sentenza riporta l’art. 292 c.p.p. come norma invocata dalla difesa rispetto all’obbligo di motivare sulle esigenze cautelari, ma non ne sviluppa un’autonoma interpretazione: giudica invece effettiva la motivazione del Tribunale.
art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.
in tema di misure coercitive l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma primo, lett. c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato.
L’attualità del pericolo di reiterazione non coincide con la recenza delle condotte: può essere desunta anche da fatti risalenti quando permangano elementi concreti indicativi di propensione a delinquere e collegamenti con l’ambiente criminale.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte pone a carico della ricorrente le spese processuali e il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione non richiedono che le condotte criminose siano recenti: il pericolo può essere desunto da condotte risalenti quando persistano atteggiamenti indicativi di propensione al delitto e collegamenti con l’ambiente criminale.
- La prognosi di recidiva può fondarsi su elementi concreti relativi alla personalità dell’indagato e al suo contesto di vita; non è necessario individuare una specifica occasione per delinquere, né prevedere che la ricaduta sia imminente o immediata.
- Per valutare il pericolo di reiterazione connesso alla partecipazione a un’associazione criminale, la prognosi non va limitata alla persistente operatività dell’associazione o alla data dell’ultimo reato-fine: può riguardare la possibile commissione di delitti espressivi della stessa professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali.
- La scelta della misura cautelare è adeguatamente motivata quando l’inidoneità delle misure meno restrittive sia riferita alla concreta intensità del rischio, alle caratteristiche del sodalizio e alla personalità dell’indagato; una valutazione di merito non manifestamente illogica non è censurabile in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36435/2026 del 16/10/2026
- Sentenza penale · 16 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36438/2026 del 16/10/2026
- Sentenza penale · 16 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36514/2026 del 16/10/2026
- Sentenza penale · 16 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36516/2026 del 16/10/2026
- Sentenza penale · 16 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36517/2026 del 16/10/2026
- Sentenza penale · 16 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36518/2026 del 16/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →