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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16847/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)

La controversia

Il ricorrente impugnava il decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di autorizzazione all'acquisto di libri e riviste erotiche, ritenendo che le pubblicazioni indicate fossero edite in epoca remota e quindi non reperibili sul mercato di Viterbo. Il ricorso per cassazione è stato però proposto personalmente, con atto sottoscritto dal ricorrente e depositato il 23 dicembre 2024, quindi dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 che, modificando l'art. 613, comma 1, c.p.p., richiede la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione. La Corte ha rilevato d'ufficio tale vizio formale e ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal ricorrente, senza ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p. come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    salvo che la parte non vi provveda personalmente

    L'inciso è stato soppresso dalla legge n. 103 del 2017; per i ricorsi proposti dopo il 3 agosto 2017 il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura quando il vizio è rilevabile in limine.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha modificato l'art. 613, comma 1, c.p.p., eliminando la possibilità per la parte di proporre personalmente il ricorso per cassazione.

  • art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103

    È la disposizione che ha inciso sull'art. 613, comma 1, c.p.p. imponendo la difesa tecnica qualificata per il ricorso in cassazione.

Massime di principio

  • Dopo la modifica dell'art. 613, comma 1, c.p.p. ad opera della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione; il ricorso proposto personalmente dalla parte è inammissibile.
  • L'inammissibilità derivante dalla mancanza della necessaria sottoscrizione tecnica può essere dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso è imputabile a colpa della parte, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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