Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 52/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione del Direttore Generale n. 198 del 9 ottobre 2025, con quale l’AREACOM ha aggiudicato alla Euro&Promos FM s.p.a. il lotto 2 della gara per l’affidamento del servizio di pulizia in favore dell’Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Lanciano - Vasto - Chieti; - della nota del 9 ottobre 2025, con la quale l’AREACOM ha comunicato alla società ricorrente il provvedimento di aggiudicazione n. 198 del 9 ottobre 2025; - del verbale unico della Commissione giudicatrice, in relazione alla seduta pubblica virtuale dell’1 ottobre 2024, rubricata “punteggi tecnici e apertura offerte economiche”; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, collegato, connesso, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto; nonché per il risarcimento dei danni sia mediante reintegrazione in forma specifica, con subentro nell’esecuzione del servizio e nel contratto di appalto, ove stipulato, sia mediante ristoro per equivalente monetario, nella misura da quantificare in corso di causa; oltre che per l’annullamento della nota del 6 novembre 2025, con la quale l’AREACOM, in riscontro all’istanza di accesso presentata dalla Team Service s.c. a r.l. in data 10 ottobre 2025, ha differito al 21 novembre 2025 il termine per l’accesso agli atti di gara; e per la conseguente condanna dell’AREACOM all’ostensione della documentazione richiesta dalla Team Service s.c. a r.l. con l’istanza di accesso del 10 ottobre 2025, in particolare, della documentazione amministrativa, delle offerte tecniche e delle offerte economiche della Euro&Promos FM s.p.a. e degli altri operatori economici che la precedono in graduatoria nonché dei verbali di tutte le sedute, pubbliche e riservate, degli atti e documenti concernenti il sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta della Euro&Promos FM s.p.a., ivi compresi la richiesta di giustificativi formulata dall’AREACOM, le giustificazioni e i chiarimenti resi dalla Euro&Promos FM s.p.a.; per quanto riguarda i tre ricorsi per motivi aggiunti presentati dalla Team Service s.c. a r.l. in data 12 dicembre 2025, qualificati come istanze proposte ai sensi dell’articolo 116, comma 2, del codice del processo amministrativo: - della comunicazione a mezzo piattaforma del 21 novembre 2025, con la quale l’AREACOM ha inoltrato alla società ricorrente “...il link per accedere all’area riservata dove è disponibile la documentazione richiesta, relativa alle offerte degli OO.EE. concorrenti...”, nella quale le offerte tecniche della Euro&Promos FM s.p.a., della Dussmann Service s.r.l. e della C.M. Service s.r.l. sono state ostese in forma oscurata ed è stata omessa l’ostensione della documentazione afferente al sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta della Euro&Promos FM s.p.a.; - della determinazione - di estremi e contenuto ignoti - mediante la quale l’AREACOM ha stabilito di ostendere le offerte tecniche delle controinteressate in forma oscurata e di non ostendere la documentazione afferente al sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta; e per la conseguente condanna dell’AREACOM all’ostensione, in versione integrale, delle offerte tecniche degli operatori economici cha la precedono in classifica, richieste con l’istanza di accesso del 10 ottobre 2025.

Giustizia amministrativa202500537

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto 2 di una gara per il servizio di pulizia, nonché differimento e parziale diniego di accesso alla documentazione di gara

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, quarta classificata nel lotto 2 della gara per l'affidamento del servizio di pulizia in favore di un'azienda sanitaria locale, ha impugnato l'aggiudicazione alla prima classificata e gli atti della procedura, proponendo anche domanda risarcitoria mediante subentro o ristoro per equivalente. Con il terzo motivo del ricorso introduttivo ha contestato il differimento dell'accesso alla documentazione di gara e chiesto l'ostensione integrale degli atti relativi agli operatori che la precedevano in graduatoria, comprese le offerte tecniche ed economiche, i verbali e gli atti del subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria. Dopo la comunicazione dell'accesso parziale, la ricorrente ha proposto tre ricorsi per motivi aggiunti, qualificati anche come istanze ai sensi dell'articolo 116, comma 2, c.p.a., contestando l'oscuramento delle offerte tecniche e la mancata ostensione della documentazione relativa alla verifica di anomalia. L'aggiudicataria ha eccepito la genericità dell'istanza e l'assenza di strumentalità dell'accesso rispetto alle esigenze difensive. In camera di consiglio la ricorrente ha rinunciato all'accesso alla documentazione relativa alla seconda classificata Dussmann Service s.r.l.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia all'istanza di accesso relativa alla seconda classificata Dussmann Service s.r.l. e ha respinto le restanti istanze ex articolo 116, comma 2, c.p.a. Ha ritenuto insussistente il collegamento strumentale tra la conoscenza integrale dell'offerta tecnica della terza classificata C.M. Service s.r.l. e l'esercizio del diritto di difesa della ricorrente. Quanto all'offerta tecnica dell'aggiudicataria Euro&Promos FM s.p.a., ha giudicato corretta la parziale ostensione: AREACOM aveva motivato l'oscuramento richiamando aspetti riservati dell'offerta riferiti al patrimonio informativo aziendale, quali organizzazione del lavoro, gestione dei servizi in emergenza, formazione del personale, sistemi informativi e di autocontrollo e sistemi innovativi a basso impatto ambientale. Il bilanciamento tra riservatezza commerciale e diritto di difesa è stato ritenuto proporzionato, poiché le censure proposte riguardavano l'esecuzione anticipata delle prestazioni e il difetto assoluto di motivazione della verifica di anomalia e non richiedevano la conoscenza integrale delle offerte tecniche. Il TAR ha inoltre ritenuto sufficiente, ai fini della contestazione della verifica di anomalia, l'ostensione del verbale unico di verifica sospetta anomalia, richiamato per relationem nell'aggiudicazione, perché contenente gli elementi utili a comprendere il percorso motivazionale e il metodo valutativo del RUP. La decisione sulle spese è stata rinviata al merito.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    istanze proposte ai sensi dell'articolo 116, comma 2, del codice del processo amministrativo

    La tutela dell'accesso proposta nel corso del giudizio è stata esaminata con riguardo alla concreta strumentalità della documentazione richiesta rispetto alle esigenze di difesa.

  • art. 53 d.lgs. 50/2016

    La decisione applica il bilanciamento tra accesso alle offerte e tutela dei segreti tecnici e commerciali, pur senza indicare espressamente nel testo l'articolo quale base normativa.

Massime di principio

  • L'accesso alla documentazione di gara nel corso del giudizio presuppone un collegamento concreto e strumentale tra gli atti richiesti e le esigenze di difesa dedotte; non è sufficiente la mera posizione in graduatoria o l'interesse generico a conoscere integralmente le offerte degli altri concorrenti.
  • La conoscenza integrale dell'offerta tecnica di un concorrente può essere negata quando le parti oscurate riguardano elementi qualificabili come patrimonio informativo aziendale e l'ostensione non è necessaria per l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
  • Nel bilanciamento tra accesso difensivo e riservatezza commerciale, l'amministrazione può accordare un accesso parziale, oscurando gli aspetti riservati dell'offerta, purché motivi specificamente la prevalenza della riservatezza e la scelta sia proporzionata alle concrete censure proposte.
  • Quando il verbale di verifica dell'anomalia, richiamato per relationem nell'aggiudicazione, contiene gli elementi utili a comprendere il percorso motivazionale e il metodo di valutazione dell'offerta, l'ostensione di tale verbale può soddisfare l'interesse conoscitivo del concorrente senza imporre l'accesso integrale a tutti gli atti del subprocedimento.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaAccesso agli atti di garaIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.