Cassazione Penale, Ordinanza n. 19754/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputata contro la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva confermato la sua condanna per sostituzione di persona. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di un'imputata per il delitto di sostituzione di persona. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) l'erroneità della decisione perché le persone offese non sarebbero state tratte in inganno né avrebbero subito un danno; 2) il vizio di motivazione sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) il vizio di motivazione sulla riconducibilità del fatto alla sua persona; 4) la mancata assunzione di una prova decisiva sul danno asseritamente subito da Stanhome. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico perché non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, cioè con il vantaggio conseguito dall'imputata tramite la ricezione in consegna della merce; ha reputato il secondo manifestamente infondato, valorizzando l'organizzazione del fatto e i numerosi precedenti per reati della stessa indole, ostativi all'art. 131-bis c.p.; ha giudicato il terzo motivo reiterativo e già superato dalle considerazioni svolte sul primo; ha dichiarato irrilevante il quarto motivo, osservando che il danno lamentato non incide sulla configurabilità del reato di sostituzione di persona. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la condotta risultava connotata da un preciso e insidioso intento criminoso, organizzazione e abitualità desumibile dai precedenti per reati della stessa indole.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01
È richiamato il principio per cui è inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, risultando generico.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, il motivo è inammissibile per genericità quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non censura specificamente le ragioni poste a fondamento della decisione.
- Nel delitto di sostituzione di persona, ai fini della configurabilità del reato rileva anche il conseguimento di un vantaggio da parte dell'agente; non è decisivo, per escludere il reato, sostenere che la persona offesa non abbia subito un danno o sia stata effettivamente tratta in inganno.
- La mancata assunzione di una prova sul danno non è decisiva quando il danno dedotto non incide sugli elementi costitutivi del reato contestato.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il fatto presenti modalità organizzate e un preciso intento criminoso, nonché quando il casellario evidenzi numerosi precedenti per reati della stessa indole, indice di abitualità ostativa.
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