Cassazione Penale, Sentenza n. 5374/2023 del 07/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma di responsabilità penale per truffa all'assicurazione (fatti dal 4 maggio 2013) e associazione a delinquere. DE PASQUALE e POLITO contestano la qualificazione dell'associazione a delinquere per mancanza di stabile organizzazione, di ripartizione di ruoli e di specificazione della posizione di POLITO e contestano il rigetto delle circostanze attenuanti generiche (si richiamano all'incensuratezza e al legame familiare). NOVIELLO contesta la competenza territoriale (sostiene che l'associazione avrebbe operato a Napoli), contesta che si tratti di associazione stabile anziché di più concorsi plurimi e contesta il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena, lamentando la limitata partecipazione ai fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Per DE PASQUALE e POLITO l'inammissibilità è stata fondata sull'art. 581 c.p.p. per mancanza nei motivi di specifiche contestazioni ai passaggi argomentativi della sentenza impugnata (censure generiche e non riferite a concrete omissioni logiche). Quanto al merito, la Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione che ha valorizzato il carattere organizzato e sistematico delle condotte (oltre 1.300 frodi e vasta diffusione) e ha correttamente negato le attenuanti generiche. Per NOVIELLO la censura sulla competenza territoriale è stata respinta: la competenza va individuata nel luogo dove ha sede la base operativa in cui si svolgevano programmazione, ideazione e direzione dell'attività criminosa (qui, attività effettiva prevalentemente in provincia di Milano legata all'operatività di DE PASQUALE). Anche la tesi sulla mancanza di stabilità associativa è stata ritenuta infondata: il giudice di merito ha adeguatamente dimostrato stabilità, ripartizione dei compiti, serialità e collegamenti continui. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati alle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione, in favore delle parti civili costituite, delle spese di rappresentanza e difesa liquidate in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori di legge. L'inammissibilità impedisce di esaminare eventuale prescrizione sopravvenuta.
Norme richiamate
Richiamato per precisare la modalità di trattazione del ricorso (norme transitorie/organizzazione delle udienze in periodo emergenziale), indicando che la trattazione è avvenuta secondo queste forme
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Applicato per valutare i motivi di ricorso in Cassazione: le censure devono indicare puntualmente i passaggi della motivazione impugnata; doglianze generiche sono inammissibili
Utilizzato per la condanna alle spese processuali e per il regime di rifusione delle spese e sanzioni pecuniarie conseguenti all'inammissibilità
giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite)
Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca (Rv. 217266)
Richiamata per affermare che l'inammissibilità del ricorso preclude l'esame di questioni successive come la prescrizione sopravvenuta
Massime di principio
- In Cassazione le censure devono essere articolate e riferite a passaggi specifici della motivazione: critiche generiche alla decisione sono normalmente inammissibili ai sensi dell'art. 581 c.p.p.
- Per la qualificazione dell'associazione a delinquere occorrono elementi quali stabilità dell'organizzazione, ripartizione di compiti, serialità/organizzazione delle condotte e collegamenti continui; la mera similitudine del modus operandi o la pluralità di reati non basta a escludere la sussistenza dell'associazione se sussistono gli elementi organizzativi.
- La competenza territoriale per reati associativi si determina in base al luogo in cui si trova la base operativa effettiva della organizzazione (dove si svolgono programmazione, direzione e realizzazione operativa), non soltanto in base al luogo in cui alcuni reati sono stati consumati o dove risiedono i beneficiari.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito motiva in modo coerente la gravità, la professionalità o la pericolosità delle condotte; per ottenere le attenuanti è necessario fornire elementi concreti che ne giustifichino l'applicazione.
- L'inammissibilità del ricorso espone il ricorrente al pagamento delle spese e può precludere l'esame di questioni processuali o di merito sopravvenute (es. prescrizione), pertanto è essenziale curare forma e contenuto del motivo di ricorso prima della sua proposizione
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