Cassazione Penale, Sentenza n. 32733/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato la sentenza d'assoluzione per la violazione degli artt. 4, comma 1 e 38, comma 1, della legge n. 300/1970 (installazione di impianto di videosorveglianza senza accordo sindacale o autorizzazione), deducendo l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p.: a suo avviso il Tribunale avrebbe valutato scorrettamente la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, concentrandosi esclusivamente sulla condotta successiva dell'imputata (e in particolare sul pagamento della sanzione amministrativa), senza considerare compiutamente tutte le circostanze idonee a valutare l'esiguità dell'offesa e fondando il riconoscimento della tenuità su una valutazione astratta della gravità del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Pubblico Ministero. Ha ritenuto legittima e adeguatamente motivata la decisione del Tribunale che aveva riconosciuto la causa di non punibilità per particolare tenuità in considerazione dell'eliminazione delle conseguenze del reato (ottenimento dell'autorizzazione all'uso degli impianti di videosorveglianza e pagamento della sanzione amministrativa, seppur tardivo). La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, nonché la successiva modifica normativa che ha espressamente inserito tra i criteri di valutazione la "condotta susseguente al reato", e ha confermato che tale elemento è legittimamente valutabile nell'ambito dell'art. 131-bis c.p. Il ricorso incidentale della difesa è stato qualificato come memoria difensiva.
Norme richiamate
legge n. 300 del 1970, artt. 4 comma 1 e 38 comma 1
Le norme disciplinano limiti e condizioni per l'installazione di impianti di videosorveglianza sul luogo di lavoro; l'installazione senza accordo collettivo o autorizzazione dell'Ispettorato costituisce la condotta illecita contestata.
«anche in considerazione della condotta susseguente al reato"
La norma prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa; a seguito della modifica normativa la condotta susseguente al reato rientra espressamente tra i criteri da valutare insieme alle modalità della condotta, al danno/pericolo e alla colpevolezza.
Fornisce i parametri (modalità della condotta, entità del danno o del pericolo, colpevolezza) che devono essere valutati per stabilire la particolare tenuità dell'offesa; va letta congiuntamente all'art. 131-bis.
d.lgs. n. 150/2022 (modifica art. 131-bis)
Ha formalmente inserito nel primo comma dell'art. 131-bis la previsione della valutazione "anche in considerazione della condotta susseguente al reato", estendendo e chiarendo i criteri di valutazione; applicabile anche ai procedimenti pendenti per rilevanza sostanziale.
Disposizione richiamata circa l'entrata in vigore e l'applicabilità della modifica normativa; la natura sostanziale della modifica consente l'applicazione retroattiva ai procedimenti ancora pendenti.
Sez. Un. n. 18891 del 27/01/2022 (Ubaldi)
«rilevando ai fini dell'apprezzamento della entità del danno, ovvero come possibile spia dell'intensità dell'elemento soggettivo»
La pronuncia di legittimità aveva già affermato che la condotta susseguente al reato è elemento che può essere considerato nel giudizio di particolare tenuità, influendo sulla valutazione del danno e/o sulla intensità della colpevolezza.
Sez. 3, n. 893 del 28/06/2017 (P.M. in proc. Gallorini)
Giurisprudenza precedente che riconosce la rilevanza dell'eliminazione delle conseguenze del reato nella valutazione della tenuità dell'offesa.
Massime di principio
- La "condotta susseguente al reato" (es. ottemperamento alle prescrizioni, ottenimento di autorizzazioni, eliminazione delle conseguenze) è un elemento legittimo e rilevante nella valutazione della particolare tenuità dell'offesa ai sensi dell'art. 131-bis c.p.
- L'applicazione dell'art. 131-bis richiede una valutazione complessiva e concreta degli indicatori previsti dall'art. 133, comma 1 (modalità della condotta, danno o pericolo, colpevolezza), integrati dalla condotta successiva: non è idoneo il solo confronto con la gravità astratta del reato.
- Il pagamento della sanzione amministrativa o altri adempimenti successivi non sono automaticamente privi di rilevanza: possono contribuire a dimostrare l'esiguità del disvalore o l'eliminazione delle conseguenze, purché valutati nel complesso e con adeguata motivazione.
- La modifica normativa che ha inserito espressamente la condotta susseguente rafforza la possibilità, per il giudice di merito, di considerare interventi successivi volti a eliminare il danno/pericolo nella decisione sulla non punibilità.
- In casi analoghi è fondamentale che l'accusa contesti compiutamente (in motivi effettivi e non formali) le ragioni poste dal giudice di merito: la mera censura sull'uso di singoli elementi (es. pagamento della sanzione) senza riferimento alla totalità della motivazione rischia di essere insufficiente in Cassazione.
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