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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32676/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente di una società ferroviaria, assistente di madre e nonna disabili, aveva chiesto il trasferimento ad altra sede ai sensi dell’art. 33 L. n. 104/1992, indicando una sede di destinazione in Calabria. A fronte del diniego aziendale, aveva ottenuto un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. poi confermato. La società aveva quindi promosso giudizio per far dichiarare legittimo il rifiuto e ottenere la revoca del cautelare, ma sia il Tribunale sia la Corte d’appello avevano respinto la domanda, ritenendo prevalenti le esigenze di assistenza del lavoratore e non dimostrate ragioni tecniche, organizzative o produttive ostative. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell’art. 21 CCNL mobilità per non avere la Corte considerato che le assunzioni programmate erano tramite apprendistato professionalizzante e che il numero dei posti vacanti era diverso nelle due sedi; 2) violazione dell’art. 33, co. 5, L. n. 104/1992, sostenendo che il diritto al trasferimento è solo condizionato e non assoluto; 3) violazione degli artt. 45 e 50 CCNL attività ferroviarie, per aver la Corte attribuito al contratto collettivo un contenuto peggiorativo rispetto alla legge; 4) violazione dell’art. 41 Cost., per avere la Corte limitato l’autonomia organizzativa dell’imprenditore. La Cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, rilevando in sintesi che la comparazione tra esigenze aziendali e diritto del caregiver è valutazione di fatto riservata al giudice di merito, che il datore deve dimostrare ragioni ostative effettive e di particolare intensità/rilevanza, che il contratto collettivo non può regolare in peius il diritto previsto dalla legge e che la libertà d’impresa va comunque bilanciata con la tutela di diritti sociali, tra cui l’assistenza al familiare disabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società, confermando la decisione della Corte d’appello che aveva respinto la domanda volta a far dichiarare legittimo il diniego di trasferimento del lavoratore caregiver. La Corte ha reputato inammissibili tutti e quattro i motivi: il primo per difetto di specificità e perché investiva valutazioni di fatto; il secondo perché non colpiva il decisum e comunque riguardava un bilanciamento rimesso al merito; il terzo perché fondato su un equivoco circa il contenuto del contratto collettivo, che non derogava in peius alla legge; il quarto perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e non considerava che l’iniziativa economica privata può essere limitata dal legislatore per tutelare diritti sociali. La società ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 33 L. n. 104/1992

    Il diritto del caregiver al trasferimento è tutelato dalla legge ma resta condizionato all’assenza di effettive e rilevanti ragioni tecniche, organizzative o produttive ostative; nel bilanciamento il giudice deve privilegiare le esigenze di assistenza del familiare disabile quando le ragioni aziendali non risultino dimostrate o siano altrimenti soddisfacibili.

  • art. 24 L. n. 183/2010

    La disposizione è richiamata come norma che ha modificato il sistema dei benefici collegati all’assistenza al disabile, eliminando requisiti di continuità ed esclusività in precedenti discipline e incidendo anche sulla generalità dei familiari e affini.

  • art. 42 d.lgs. n. 151/2001

    È richiamato per evidenziare l’abrogazione del precedente requisito della continuità ed esclusività dell’assistenza in relazione ai benefici per assistenza al figlio maggiorenne in situazione di grave disabilità.

  • art. 20 L. n. 53/2000

    È menzionato come disposizione modificata dal legislatore insieme al sistema dei permessi e trasferimenti connessi all’assistenza del disabile.

  • art. 21 CCNL della mobilità – area contrattuale attività ferroviarie del 20/07/2012 rinnovato il 16/12/2016

    La ricorrente lo invocava per sostenere che le nuove assunzioni tramite apprendistato non garantissero la copertura certa dei posti vacanti; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché non attaccava la ratio della decisione e perché le valutazioni sui posti vacanti sono di merito.

  • artt. 45 e 50 CCNL attività ferroviarie

    L’art. 45 è stato considerato sostanzialmente conforme alla disciplina legale del trasferimento del caregiver; l’art. 50 è stato ritenuto inapplicabile alle richieste di trasferimento motivate da assistenza, essendo riferito a trasferimenti ordinari.

  • art. 41 Cost.

    La libertà di iniziativa economica privata non è assoluta e può essere bilanciata dal legislatore con la tutela di diritti e valori sociali, tra cui il diritto del caregiver al trasferimento funzionale all’assistenza del disabile.

  • art. 700 c.p.c.

    È richiamato quale base del provvedimento cautelare urgente ottenuto dal lavoratore e poi confermato nei gradi successivi.

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale formale dei motivi di ricorso per cassazione proposti dalla società, tutti dedotti come violazione di legge.

  • art. 13, co.

    È richiamato solo nella parte finale del dispositivo per il contributo unificato ulteriore, ma il testo è tronco e non consente completa specificazione.

Massime di principio

  • Nel trasferimento richiesto dal lavoratore che assiste un familiare disabile ex art. 33 L. n. 104/1992, il giudice deve effettuare un bilanciamento tra esigenze organizzative aziendali e tutela dell’assistenza, attribuendo prevalenza a quest’ultima quando le ragioni datoriali non siano effettive, non siano adeguatamente provate o possano essere altrimenti soddisfatte.
  • Le ragioni tecniche, organizzative e produttive idonee a impedire il trasferimento del caregiver devono avere particolare intensità e rilevanza; non basta un generico richiamo all’autonomia imprenditoriale o a scelte organizzative astratte.
  • La valutazione sulla concretezza delle vacanze di organico, sulla possibilità di copertura dei posti e sulla comparazione tra sedi costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.
  • Il datore di lavoro che si oppone al trasferimento del caregiver deve allegare e provare in modo specifico le concrete esigenze ostative; la mera possibilità di reclutare personale mediante strumenti flessibili o non definitivi non esclude di per sé il diritto del lavoratore.
  • La disciplina collettiva non può introdurre un trattamento peggiorativo rispetto al livello di tutela assicurato dalla norma primaria al lavoratore caregiver; le clausole contrattuali vanno lette in coerenza con la disciplina legale speciale.
  • La libertà di iniziativa economica privata può essere limitata da norme che proteggono diritti sociali e situazioni personali di particolare rilievo, come l’assistenza continuativa al familiare disabile.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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