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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10435/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato il riesame della custodia in carcere disposta dal GIP. Il ricorrente deduce tre motivi principali: (1) inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore Domenico Bervicato rese dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari e carenza di valutazione della loro attendibilità; (2) vizio nella valutazione delle conversazioni intercettate, le quali secondo il ricorrente proverebbero rapporti di sfiducia e mendaci incompatibili con l'esistenza di un vincolo associativo; (3) carenza di gravità indiziaria a supporto del reato associativo e dei reati di cessione (capi 39 e 40), essendo la contestazione fondata su una sola condotta di acquisto, mancando prova di continuità, stabilità e rilevanza economica degli acquisti e non essendo stata valutata la situazione di arresti domiciliari del ricorrente.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura generica e priva della necessaria specificità sia intrinseca (non è stato illustrato il contenuto e la rilevanza delle dichiarazioni di Bervicato) sia estrinseca (assenza di confronto critico con la motivazione dell'ordinanza e mancata dimostrazione dell'incidenza sull'eventuale prova di resistenza). Sul secondo e terzo motivo ha rilevato che essi si limitano a contestare la valutazione del giudice di merito (in particolare l'interpretazione delle intercettazioni e la valutazione della gravità indiziaria), materia che costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito e non sindacabile in cassazione se logico e coerente. Conseguentemente è stata dichiarata l'inammissibilità dell'intero ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 309/90

    Norma di riferimento per una delle imputazioni contestate (reato associativo/reato previsto dal testo unico sugli stupefacenti); utilizzata per individuare la natura dell'accusa principale nei confronti del ricorrente.

  • art. 73 d.P.R. 309/90

    Norma che disciplina le condotte di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, richiamata in relazione ai capi 39) e 40) contestati al ricorrente.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla disciplina delle dichiarazioni dei collaboratori e alla valutazione della loro attendibilità intrinseca ed estrinseca; la Corte richiede che chi eccepisce inutilizzabilità indichi contenuto e incidenza delle dichiarazioni impugnate.

  • art. 125 cod. proc. pen., terzo comma

    Richiamato nel contesto delle intercettazioni; la decisione ribadisce che l'interpretazione del linguaggio intercettato è questione di fatto riservata al giudice di merito.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma invocata con riferimento alle regole probatorie e di acquisizione delle prove; utilizzata dalla difesa nelle censure sulla valutazione probatoria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per disporre l'onere delle spese e la somma da versare alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato nella sede motivazionale per ricordare i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto e sull'impossibilità di una nuova valutazione delle risultanze di merito in Cassazione.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito un sindacato sulla valutazione in fatto degli elementi probatori: le censure che si limitano a proporre una diversa lettura delle prove sono inammissibili.
  • La deduzione di inutilizzabilità di singoli elementi probatori (es. dichiarazioni di collaboratori) deve essere specifica: occorre indicarne il contenuto, gli atti affetti dal vizio e dimostrarne l'incidenza decisiva sul complesso probatorio (prova di resistenza). In mancanza, la censura è generica e inammissibile.
  • L'interpretazione del linguaggio delle intercettazioni, anche se criptico, è questione di fatto rimessa al giudice di merito: la Cassazione interviene solo se emergono vizi logici o contraddizioni manifeste.
  • Quando il provvedimento cautelare si fonda su molteplici elementi convergenti, l'eliminazione di una singola fonte di prova non è automaticamente decisiva; chi impugna deve dimostrare che, pur espungendo quell'elemento, viene meno la cosiddetta prova di resistenza.
  • Nelle impugnazioni cautelari è fondamentale confrontarsi concretamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata: attacchi generici o argomentazioni che non specificano il rapporto tra vizio dedotto e decisione impugnata sono destinati al rigetto.

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