Sentenza n. 5379/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato che aveva riformato la pronuncia del TAR e respinto il ricorso contro l'aggiudicazione di un lotto per la fornitura in service di sistemi analitici per laboratori di microbiologia
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa seconda classificata ha proposto ricorso per revocazione contro una precedente sentenza del Consiglio di Stato, deducendo un duplice vizio revocatorio. In primo luogo, ha sostenuto che la sentenza avesse supposto l'esistenza di un fatto documentalmente escluso, ossia che il sistema offerto dall'aggiudicataria fosse adeguato alla versione aggiornata del 2021 della norma ISO 20776-2 e che fosse stato valutato anche secondo i criteri degli Essential Agreements (EA), mentre la relazione della Commissione avrebbe evidenziato l'impossibilità di applicare integralmente tale metodica, in ragione della preparazione interna dell'inoculo da parte delle strumentazioni. In secondo luogo, ha dedotto l'omessa pronuncia sulle contestazioni formulate nel precedente giudizio d'appello circa la conformità del sistema dell'aggiudicataria alla normativa ISO 2021 e circa l'effettivo svolgimento della valutazione secondo tale normativa. Le censure traevano origine dalla controversia sull'attribuzione, nell'ambito del criterio tecnico relativo alle performance strumentali, dello stesso punteggio all'offerta dell'aggiudicataria e a quella della ricorrente, nonostante la ricorrente sostenesse che la propria documentazione riportasse i valori di Categorical Agreement (CA) per tutte le molecole, mentre quella dell'aggiudicataria fosse incompleta e facesse riferimento anche a valori di Essential Agreement (EA), parametro non espressamente previsto dalla lex specialis.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Quanto al dedotto errore di fatto, ha escluso che la relazione della Commissione dimostrasse in modo evidente, immediato e univoco l'assoluta inadeguatezza del sistema dell'aggiudicataria rispetto alla normativa ISO 2021. La relazione attestava, più limitatamente, che entrambi i sistemi non rispettavano integralmente lo standard relativo all'impiego dello stesso inoculo batterico per i test comparativi; tale circostanza non dimostrava tuttavia l'inaffidabilità insanabile dei risultati né escludeva che il sistema fosse parzialmente adeguato alla normativa aggiornata. Il Collegio ha inoltre rilevato che la Commissione aveva dichiarato di avere valutato le performance sia secondo il Categorical Agreement previsto dal capitolato sia considerando la normativa ISO 20776-2 del 2021 e i relativi Essential Agreements. La ricorrente stessa, nei precedenti scritti difensivi, aveva interpretato la relazione della Commissione nel senso che la valutazione avesse preso in considerazione anche gli EA, sicché il dato documentale non era incompatibile in modo univoco con la ricostruzione posta a fondamento della sentenza revocanda. Quanto alla dedotta omessa pronuncia, il giudice ha ritenuto che le contestazioni non incidessero sulla struttura essenziale della motivazione della sentenza precedente: la questione della conformità non perfetta del sistema avrebbe potuto eventualmente integrare un error in iudicando, non un errore revocatorio percettivo. L'eventuale mancata considerazione della difformità rispetto a tutti i criteri della normativa ISO 2021 non equivaleva, infatti, all'erronea affermazione dell'adeguamento del sistema alla normativa. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni trattate.
Norme richiamate
Il ricorso per revocazione richiede, per l'errore di fatto, un errore percettivo evidente e univoco risultante dagli atti, non una diversa valutazione delle risultanze processuali o una contestazione del percorso interpretativo del giudice.
ISO 20776-1:2006
La lex specialis richiamava il parametro del Categorical Agreement per la valutazione delle performance strumentali.
ISO 20776-2:2021
La normativa tecnica aggiornata considera, per la misurazione delle performance, il parametro dell'Essential Agreement; il giudice ha ritenuto che la valutazione potesse tenerne conto insieme al parametro previsto dalla lex specialis.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio ricorre solo quando la decisione si fonda sulla supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto obiettivamente escluso o incontestabilmente risultante dagli atti, purché l'errore sia evidente, immediato e univoco; non sussiste quando il documento richiede interpretazione o consente letture alternative.
- La mancata conformità di un sistema tecnico a tutti gli standard previsti da una normativa non dimostra necessariamente la sua assoluta inadeguatezza né esclude che esso possa essere parzialmente adeguato e valutabile sulla base della documentazione tecnica disponibile.
- La contestazione secondo cui il giudice avrebbe attribuito alle risultanze istruttorie un significato giuridico o valutativo errato integra, in linea di principio, un eventuale error in iudicando e non un errore di fatto revocatorio.
- L'omessa considerazione di una circostanza incompatibile solo in parte con la motivazione della sentenza non determina revocazione quando non incide sulla struttura essenziale del ragionamento decisorio e non dimostra che il giudice abbia affermato un fatto documentalmente e univocamente falso.
- Nel valutare offerte tecniche relative a prestazioni scientifiche o tecnologiche, la stazione appaltante può considerare l'evoluzione degli standard tecnici richiamati dalla disciplina di gara, nei limiti in cui tale valutazione resti ancorata alla documentazione di gara e non si traduca nell'introduzione di un parametro arbitrario o estraneo alla prestazione richiesta.
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