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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28749/2022 del 21/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 28/01/2022 della Corte d'Appello di Roma che aveva rigettato l'istanza di rescissione del giudicato relativa alla sentenza di condanna (tentata estorsione e sequestro di persona) e aveva trasmesso gli atti in Cassazione per valutare la restituzione nel termine per proporre ricorso. Il ricorrente deduceva: notifiche inesatte o non efficaci (diversi domicili indicati: via Civitavecchia n.24 e n.11; decreto consegnato a una "amica" presumibilmente incapace di riceverlo; estratto contumaciale notificato in via Silvestrelli n.24 non eletto), mancata traduzione in lingua degli atti e delle sentenze con conseguente inconsapevolezza della pendenza del processo, e chiedeva alternativamente annullamento dell'ordinanza, oppure restituzione nel termine per impugnare la sentenza di primo grado o per proporre ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che: (a) l'istanza di rescissione del giudicato non fosse proponibile perché il ricorrente era stato giudicato "contumace" e non "assente" ai sensi dell'art. 420-bis; l'istituto della rescissione ex art. 629-bis si applica solo ai casi di assenza disciplinati dalla legge n. 67/2014; (b) le istanze di restituzione nei termini per esercitare i riti alternativi o per proporre impugnazioni sono tardive: dalle notifiche (decreto di giudizio immediato recapitato presso il domicilio eletto alla Simion, notifica a mani proprie del decreto di appello) risultava la piena consapevolezza del processo, e la domanda di restituzione, presentata al giudice incompetente e trasmessa alla Cassazione dopo il termine di 30 giorni previsto dall'art. 175 previgente, era tardiva; (c) la doglianza sulla mancata traduzione degli atti è manifestamente infondata poiché il ricorrente risultava raggiunto dagli atti, assistito da difensore e sottoposto a misura cautelare, e inoltre le eventuali nullità o richieste correlate alla traduzione dovevano essere dedotte tempestivamente nel corso del processo. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di €3000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    La norma sull'azione di rescissione del giudicato si applica solo nei procedimenti in cui l'imputato sia stato dichiarato "assente" ai sensi della normativa introdotta dalla legge n. 67/2014; non trova applicazione ai procedimenti contumaciali definiti con la normativa previgente.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Disciplina la dichiarazione di assenza dell'imputato; rilevante per individuare l'applicabilità dell'art. 629-bis e la distinzione tra "assente" e "contumace".

  • legge n. 67 del 2014

    Ha modificato il regime della dichiarazione di assenza (art. 420-bis) rendendo applicabile l'istituto della rescissione del giudicato ex art. 629-bis solo nei casi di assenza disciplinati da tale legge.

  • art. 175 cod. proc. pen. (previgente, commi 2 e 2-bis)

    Norma che regola la restituzione nel termine per proporre impugnazioni nei procedimenti contumaciali secondo la disciplina previgente; la domanda di restituzione deve essere proposta tempestivamente e decorre dal momento in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza dell'atto.

  • d.l. 21/02/2005 n.17 convertito con legge 22/04/2005 n.60

    Ha introdotto modifiche rilevanti al previgente art.175 (commi 2 e 2-bis) applicate alla materia della restituzione nel termine.

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Prevede la trasmissione all'organo competente dell'impugnazione proposta a giudice incompetente; la giurisprudenza limita l'applicazione di questo principio e non lo estende automaticamente alle istanze di restituzione presentate al giudice incompetente se la trasmissione comporta la perdita del termine.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. si applica soltanto quando l'imputato sia stato dichiarato "assente" ai sensi dell'art. 420-bis e della legge n. 67/2014; per i procedimenti contumaciali rimane il rimedio della restituzione nel termine secondo l'art. 175 previgente.
  • La presentazione dell'istanza di restituzione deve essere tempestiva e riferita al giudice competente: depositarla presso un giudice incompetente che poi la trasmetta può comportare l'inefficacia se la trasmissione avviene oltre il termine utile.
  • La regolare notifica di atti (anche a persone conviventi indicate come "amiche" o la notifica "a mani proprie") e la presenza di un difensore di fiducia o di misure cautelari possono essere elementi decisivi per dimostrare la consapevolezza della pendenza del processo e quindi l'inefficacia di doglianze tardive sulle notifiche.
  • La mancata traduzione degli atti o l'omessa assistenza linguistica possono costituire violazione del diritto di difesa, ma occorre dimostrare la concreta lesione delle prerogative difensive e tali vizi devono essere contestati tempestivamente nel corso del processo; per le sentenze, la richiesta di restituzione per mancata traduzione ha termini stringenti (es. 10 giorni dalla scadenza del termine per impugnare dalla comunicazione della traduzione).
  • In situazioni analoghe, prima di proporre rimedi straordinari è necessario verificare: qualifica processuale (contumace vs assente), correttezza formale e sostanziale delle notifiche, termine di proposizione dell'istanza e corretto giudice a cui presentarla.

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