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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36345/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Una società concedente un ramo d'azienda aveva proposto opposizione allo stato passivo per ottenere l'ammissione integrale di un credito complessivo di euro 104.690,90, composto da canoni di affitto d'azienda, spese condominiali, maggior canone e spese di giustizia. Il giudice delegato aveva ammesso solo una parte del credito. Il tribunale aveva poi accolto parzialmente l'opposizione, ammettendo ulteriori canoni per i primi tre trimestri del 2010, ma la società ricorrente ha impugnato il decreto deducendo: 1) violazione delle norme sul giudicato e sulla rinnovazione della notificazione del decreto ingiuntivo; 2) violazione della disciplina fallimentare con riguardo all'estensione del fallimento della società ai soci illimitatamente responsabili; 3) errata applicazione della clausola contrattuale sul canone di affitto, perché il tribunale avrebbe calcolato solo una parte della componente fissa e non anche la seconda tranche, oltre a non considerare l'IVA e la rivalutazione ISTAT; 4) ulteriore errata applicazione della medesima clausola per i canoni dei primi tre trimestri 2011. La Corte ha preliminarmente rilevato che la copia autentica del decreto impugnato era incompleta, mancando alcune pagine essenziali della motivazione. Ha quindi dichiarato parzialmente improcedibile il ricorso quanto ai primi due motivi e alla prima parte del terzo, perché non era possibile controllare le rationes decidendi corrispondenti. Ha però esaminato la restante parte del terzo motivo, ritenendola fondata: il tribunale, nel quantificare i canoni 2010, aveva considerato solo la quota sulla prima tranche del canone minimo garantito, omettendo completamente la seconda tranche prevista dalla clausola contrattuale. Il quarto motivo è stato invece rigettato, perché la rivalutazione ISTAT risultava già applicata dal tribunale e, per la parte relativa ai canoni 2011, la censura era inammissibile per mancata dimostrazione della sua specifica deduzione in opposizione. Il decreto è stato quindi cassato limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Catania in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato parzialmente improcedibile il ricorso per cassazione in relazione ai primi due motivi e alla prima parte del terzo motivo, per incompletezza della copia autentica del decreto impugnato. Ha accolto la residua parte del terzo motivo, rilevando che il giudice di merito aveva erroneamente quantificato i canoni di affitto del ramo d'azienda dei primi tre trimestri 2010, omettendo di computare la seconda tranche prevista dalla clausola contrattuale. Ha respinto il quarto motivo, ritenendo per un verso inammissibile la censura relativa ai canoni 2011 e, per altro verso, infondata la doglianza sulla rivalutazione ISTAT. Il decreto del Tribunale di Catania è stato quindi cassato nei limiti della censura accolta e la causa è stata rinviata allo stesso tribunale in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    norma posta a base dell'opposizione allo stato passivo da parte del creditore

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    insieme al ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità, … copia autentica della sentenza o della decisione impugnata

    il deposito deve riguardare la copia autentica integrale del provvedimento impugnato; una copia mancante di pagine non adempie pienamente l'onere, salvo che il contenuto residuo consenta comunque lo scrutinio del ricorso o di singoli motivi

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    il principio di raggiungimento dello scopo consente di escludere la totale improcedibilità quando la copia incompleta sia comunque sufficiente a scrutinare almeno alcuni motivi

  • art. 647 c.p.c.

    richiamato come norma asseritamente violata nei motivi non scrutinati

  • art. 145 c.p.c.

    richiamato come norma asseritamente violata nei motivi non scrutinati

  • art. 147 l.fall.

    richiamato come norma asseritamente violata nei motivi non scrutinati

Massime di principio

  • Il deposito della copia autentica del provvedimento impugnato è richiesto a pena di improcedibilità, ma la mancanza di alcune pagine non determina automaticamente l'improcedibilità totale se il contenuto residuo consente di esaminare almeno una parte dei motivi di ricorso.
  • Il principio di raggiungimento dello scopo può operare anche in cassazione per superare la sanzione processuale, purché l'idoneità dell'atto emerga dal suo contenuto e senza integrazioni esterne, entro il termine perentorio stabilito per il deposito.
  • Quando una censura investe la quantificazione di un credito contrattuale, il giudice deve applicare in modo completo la clausola negoziale, computando tutte le componenti del corrispettivo previste dal contratto; l'omissione di una tranche pattuita integra errore di diritto o di interpretazione censurabile in cassazione.
  • La rivalutazione pattizia o legale di un credito va calcolata sull'importo correttamente determinato secondo il contratto; se la base di calcolo è errata, anche l'aggiornamento successivo risulta viziato.
  • In cassazione non sono scrutinabili doglianze che presuppongono l'esame di parti del provvedimento impugnato non disponibili per incompletezza della copia depositata, né sono esaminabili censure nuove non risultanti come specificamente proposte nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoAppaltoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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