Cassazione Penale, Sentenza n. 36222/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza per vizio di motivazione e travisamento delle prove, sostenendo che l'immobile dal quale sono stati asportati quattro termosifoni in ghisa non fosse una "privata dimora" ai sensi dell'art. 624-bis c.p. perché era disabitato e in stato di ristrutturazione (senza infissi, arredi o impianti interni), per cui, secondo la difesa, non poteva configurarsi il reato di furto in privata dimora.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, alla luce dell'interpretazione delle Sezioni Unite, la nozione di "privata dimora" comprende anche immobili temporaneamente non abitabili o in ristrutturazione purché non abbandonati e mantengano un rapporto stabile con la vita privata del titolare; ha ritenuto quindi applicabile l'art. 624-bis al caso di specie, evidenziando che l'abitazione conservava la funzione di dimora e custodiva beni di valore (i termosifoni), e ha dunque confermato la condanna (pena di 3 mesi e 15 giorni di reclusione e 150 euro di multa) e la condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
La norma è stata interpretata restrittivamente secondo le Sezioni Unite: si applica solo ai luoghi destinati in modo apprezzabile e stabile allo svolgimento di atti della vita privata, non aperti al pubblico e non accessibili a terzi senza consenso del titolare.
Sez. U, n. 31345 del 23/3/2017 (D'Amico)
"in modo apprezzabile sotto il profilo cronologico allo svolgimento di atti della vita privata"; sono necessari: a) utilizzo per atti della vita privata in modo riservato; b) durata apprezzabile del rapporto luogo/persona; c) non accessibilità senza consenso
Ha delimitato la nozione di "privata dimora" indicando tre elementi essenziali (utilizzo riservato, stabilità/continuità del rapporto, esclusività dell'accesso) e riducendo la portata estensiva data dalla giurisprudenza precedente.
Sez. 4, n. 1782 del 18/12/2018 (Meloni)
Ha affermato che un immobile in cattivo stato di manutenzione o non abitato può comunque rientrare nella nozione di privata dimora se non abbandonato e conserva un rapporto stabile con il titolare (es. presenza di mobili di valore).
Sez. 5, n. 17954 del 18/2/2020 (Pennelli)
Conferma che anche abitazioni apparentemente quasi abbandonate possono integrare la privata dimora se sussiste il vincolo stabile del proprietario e lo ius excludendi alios dimostrabile (es. intervento dei proprietari, allarme).
art. 628, comma 3, n. 3-bis cod. pen. (richiamato)
Richiamato per analogia/giurisprudenza: l'aggravante può essere applicata anche quando l'abitazione è disabitata o consegnata a ditta edile per ristrutturazione, se il luogo mantiene la natura di privata dimora.
Massime di principio
- La qualificazione del luogo come "privata dimora" non dipende esclusivamente dalla presenza fisica di persone al momento del fatto: anche immobili temporaneamente non abitati o in ristrutturazione possono rientrare nella nozione se non sono abbandonati e conservano un rapporto stabile con il titolare.
- Gli elementi decisivi sono concreti e fattuali: stabilità del vincolo tra luogo e titolare, funzione del luogo per atti della vita privata, e l'esclusività dell'accesso (ius excludendi alios).
- La presenza di beni di valore, arredi fissi o altri segni riconducibili alla personalità del proprietario rafforza la configurabilità della privata dimora.
- Se l'immobile è effettivamente abbandonato o liberamente accessibile a terzi senza alcuna relazione stabile col titolare, l'art. 624-bis potrebbe non trovare applicazione e il reato potrebbe qualificarsi come furto semplice.
- In situazioni analoghe i giudici valutano il quadro probatorio complessivo (stato dei luoghi, segni di proprietà/uso, interventi del titolare, modalità di custodia dei beni) per decidere l'applicabilità dell'aggravante; la mera assenza temporanea di abitanti non è sufficiente a escluderla.
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