Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15242/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (controparte)

La controversia

La lite trae origine da una sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva respinto l'appello proposto dal dante causa del ricorrente e confermato la decisione del Tribunale di Biella. In Cassazione il soggetto che ha proposto ricorso si è qualificato come erede del precedente soccombente. Il ricorso era articolato in quattro motivi, ma dal testo non emergono nel dettaglio i contenuti dei singoli motivi, poiché la Corte ha definito la causa in rito. La Corte ha rilevato che il ricorrente aveva dichiarato nel ricorso che la sentenza impugnata gli era stata notificata via PEC in data 12/04/2023: tale dichiarazione fa decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. e comporta l'onere, ex art. 369 c.p.c., di depositare la sentenza con la relata di notifica o, in caso di notifica PEC, le ricevute di spedizione e ricezione. Nel caso concreto tale documentazione non era stata depositata. La Corte ha inoltre osservato che il ricorso sarebbe comunque inammissibile, ove superato il rilievo di improcedibilità, perché chi agisce come erede di una parte originaria deve provare sia il decesso della parte sia la propria qualità di erede, prova che nel caso di specie mancava. I controricorrenti hanno chiesto anche l'applicazione delle sanzioni ex art. 96 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile perché il ricorrente, pur avendo affermato la notificazione della sentenza impugnata, non ha depositato la copia della sentenza con la prova della notifica, né le ricevute PEC. Ha escluso che la mancata produzione potesse essere sanata con successiva produzione ai sensi dell'art. 372 c.p.c. Ha inoltre precisato che il ricorso, in ogni caso, sarebbe stato inammissibile per difetto di prova della qualità di erede del ricorrente. Le spese di lite sono state poste a carico del ricorrente. È stata anche negata la condanna ex art. 96 c.p.c. per difetto di mala fede o colpa grave, ma è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.c.

    La dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata fa decorrere il termine breve di impugnazione.

  • art. 369 c.p.c.

    Il ricorrente ha l'onere di depositare la sentenza impugnata con la relata di notifica, oppure, in caso di notificazione via PEC, le ricevute di spedizione e ricezione; l'omissione comporta improcedibilità.

  • art. 372 c.p.c.

    La successiva produzione documentale non può sanare tardivamente la mancata produzione della prova della notificazione richiesta dall'art. 369 c.p.c.

  • art. 2697 c.c.

    Chi assume di essere erede di una parte originaria deve provare, oltre al decesso della parte, anche la propria qualità di erede.

  • art. 96 c.p.c.

    La condanna per responsabilità aggravata richiede mala fede o colpa grave, non essendo sufficiente la mera infondatezza della pretesa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 30/05/2002

    In caso di definizione sfavorevole dell'impugnazione, deve darsi atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Se il ricorrente afferma nel ricorso che la sentenza impugnata gli è stata notificata, assume l'onere di depositare entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c. la prova formale di tale notificazione; in mancanza, il ricorso è improcedibile.
  • La mancanza della prova della notificazione della sentenza impugnata non può essere sanata con una successiva produzione documentale tardiva ex art. 372 c.p.c.
  • Chi propone impugnazione dichiarandosi successore a titolo universale di una parte deve provare sia l'evento che ha determinato la successione sia la propria qualità di erede; tale prova attiene alla regolare instaurazione del contraddittorio ed è rilevabile d'ufficio.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone mala fede o colpa grave e non può essere fondata sulla sola infondatezza, anche manifesta, della domanda o dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.