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Ordinanza

Ordinanza n. 1189/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Prima Bis, n. -OMISSIS- resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202601825

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I bis, che aveva accolto la domanda cautelare proposta contro il Ministero della Difesa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il Ministero della Difesa ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Lazio che aveva accolto la domanda cautelare della parte ricorrente in primo grado. Il testo non specifica i motivi di censura dedotti nell’appello né l’oggetto sostanziale del provvedimento amministrativo originariamente impugnato.

La decisione

Il Consiglio di Stato, con cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha respinto l’appello del Ministero della Difesa. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, valorizzando il fatto che nel giudizio di primo grado era già fissata l’udienza di merito per il 14 ottobre 2026. L’ordinanza cautelare favorevole alla parte privata è quindi rimasta ferma. Le spese della fase cautelare d’appello sono state compensate per giuste ragioni di equità, in considerazione della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d’appello, l’assenza del periculum in mora può giustificare il rigetto dell’appello quando la trattazione del merito in primo grado sia già fissata in tempi tali da rendere non attuale il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile.
  • La fissazione ravvicinata dell’udienza di merito costituisce un elemento rilevante nella valutazione dell’attualità e dell’irreparabilità del pregiudizio cautelare, anche senza una definitiva decisione sulla fondatezza delle censure di merito.
  • Le spese della fase cautelare possono essere compensate quando la peculiarità della controversia integri una giusta ragione di equità.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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