Cassazione Penale, Sentenza n. 17047/2022 del 02/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo della somma di euro 86.630,66, vincolata per il fumus del delitto di bancarotta per distrazione. Il ricorrente deduceva che rivestiva la qualifica di "responsabile tecnico" della società fallita (Co. Ge. Si) e che le somme sequestrate erano riconducibili a compensi per attività lavorativa (tenuto conto dei tempi dei bonifici), negando ogni attività fraudolenta e contestando la motivazione relativa al pericolo cautelare (periculum in mora) per mancata dimostrazione del nesso tra il reato fallimentare e il denaro sequestrato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorrente avesse proposto doglianze che attaccavano la valutazione del merito e del materiale probatorio (motivazione e accertamento del fumus) senza contestare una violazione di legge né allegare il travisamento delle prove; la motivazione del Tribunale è stata valutata come adeguata e non apparente: le conversazioni ambientali dimostravano la distrazione e il vincolo era funzionale a prevenire ulteriori dispersioni del patrimonio distratto. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma citata per rimarcare che il procedimento in Cassazione si è celebrato con contraddittorio scritto; disciplina una modalità procedurale speciale introdotta dal decreto-legge.
Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione (condanna alle spese processuali e possibile irrogazione di somma a favore della Cassa delle ammende).
Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite e sezioni semplici)
Cass. Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; Cass. Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008; Cass. Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012; Cass. Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010
Richiamati i principi consolidati secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo/probatorio è ammesso solo per violazione di legge; nella nozione di violazione rientrano gli errori di diritto e i vizi motivazionali talmente radicali da rendere la motivazione priva dei minimi requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo è limitato a profili di violazione di legge; non è lo strumento per una nuova valutazione del merito o delle prove.
- Le doglianze che si limitano a contrapporre una diversa valutazione delle prove o della motivazione sono inammissibili, salvo che non si alleghi e dimostri il travisamento delle prove.
- Per essere annullata una misura cautelare reale nella sede di legittimità è necessario individuare un vizio di diritto o una lacuna motivazionale così grave da rendere incomprensibile l'itinerario logico-giuridico del giudice di merito.
- La qualifica ricoperta dall'interessato (es. "responsabile tecnico") non esclude automaticamente la possibilità di sequestro: bisogna dimostrare compiutamente l'assenza di rapporto tra le somme e l'illecito, nonché l'inesistenza dell'elemento soggettivo fraudolento.
- Quando il giudice di merito fonda il fumus su elementi indiziari concreti (es. conversazioni ambientali), tali elementi non sono sindacabili in cassazione sul merito, salvo mali contestati specificamente come travisamento.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare onerose conseguenze economiche (spese e somme alla Cassa delle ammende), quindi in ipotesi simili conviene valutare attentamente la sussistenza di vizi di legge prima di proporre ricorso per cassazione.
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