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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30568/2025 del 11/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Fanteria era accusato, quale militare della Guardia di Finanza, di essersi avvalso illegittimamente di notizie d'ufficio destinate a rimanere segrete informando il titolare di un ristorante (De Longhi) di un imminente controllo antielusivo del 22 marzo 2018, permettendo così l'allontanamento di lavoratori irregolari. In appello era stata riconosciuta l'aggravante ex art. 326, terzo comma, cod. pen. (utilizzo per procurare profitto), mentre il ricorrente deduceva l'erronea qualificazione della condotta, la mancanza di prova della disponibilità fattuale della notizia e della sua specificità/segretezza, l'indeterminatezza della data e delle modalità del controllo, l'assenza di rapporto di amicizia e la natura generica della presunta rivelazione. Inoltre contestava la mancata applicazione di istituti favorevoli (messa alla prova ex art. 168-bis, non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis, circostanze attenuanti generiche).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto parzialmente fondato il ricorso con riferimento alla qualificazione giuridica: la condotta è stata ricondotta all'art. 326, primo comma, cod. pen. (rivelazione di segreti d'ufficio) e non al terzo comma (avvalersi della notizia). Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Venezia per la rideterminazione della pena e per riesaminare le istanze relative all'art. 168-bis (messa alla prova), art. 131-bis (non punibilità per particolare tenuità) e art. 62-bis nonché la concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Cassazione ha motivato la scelta richiamando il principio secondo cui il primo comma sanziona la mera rivelazione del segreto d'ufficio, mentre il terzo comma punisce l'illegittimo sfruttamento/avvalimento della notizia, e ha ritenuto provata la rivelazione (intercettazioni, tabulati, dichiarazioni) ma non lo sfruttamento autonomo previsto dal terzo comma.

Norme richiamate

  • art. 326 cod. pen.

    La Corte distingue nettamente il comma primo (rivelazione del segreto d'ufficio: la mera comunicazione a soggetti esterni) dal comma terzo (avvalersi/impiego illegittimo della notizia per profitto patrimoniale o non patrimoniale). Il primo comma si applica quando il pubblico agente ha rivelato un segreto inerente al proprio ufficio; il terzo comma richiede uno sfruttamento autonomo della notizia, non necessariamente consistente nella sua rivelazione a estranei.

  • art. 168-bis cod. pen.

    Norma richiamata in relazione alla messa alla prova: la Corte dispone che, in caso di rideterminazione della qualificazione del fatto e del relativo trattamento sanzionatorio, debba essere nuovamente valutata l'ammissibilità della messa alla prova alla luce del diverso quadro edittale.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Si tratta della non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ordina di riesaminare la sua applicabilità dopo la riclassificazione del reato, poiché il diverso inquadramento può influire sulla valutazione della gravità e sull'applicabilità dell'istituto.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamata per la necessità di riesaminare eventuali circostanze che incidono sulla determinazione della pena; la Corte dispone di riesaminare anche questa istanza alla luce della nuova qualificazione del fatto.

Massime di principio

  • È essenziale distinguere tra rivelazione del segreto d'ufficio (art. 326, comma 1) e avvalersi della notizia per profitto (art. 326, comma 3): la mera comunicazione rientra nel primo comma; il terzo comma richiede uno sfruttamento autonomo della notizia.
  • Per configurare il reato di rivelazione occorre provare che la notizia inerisse all'ufficio del pubblico agente, fosse destinata a rimanere segreta e che la comunicazione sia avvenuta in violazione dei doveri d'ufficio; elementi quali tabulati, intercettazioni e dichiarazioni di riscontro sono decisivi.
  • La prova della disponibilità fattuale e della specificità della notizia è fondamentale: affermazioni vaghe o generiche circa controlli ordinari possono non integrare il segreto d'ufficio.
  • La diversa qualificazione del fatto può incidere sulla possibilità di accesso a misure alternative o benefici (messa alla prova, non punibilità per particolare tenuità, attenuanti); il giudice deve riesaminare tali istituti se muta il quadro edittale.
  • In sede di impugnazione la Corte di Cassazione verifica la corretta applicazione dei principi di diritto consolidati e può disporre rinvio per nuovo esame ove la valutazione dei fatti e delle circostanze debba essere nuovamente ponderata alla luce della corretta qualificazione giuridica.
  • La motivazione del giudice di merito deve affrontare specificamente le censure della difesa (es. inconferenza dei testimoni, alternative esplicative, contenuto integrale di intercettazioni) quando tali elementi sono rilevanti per la qualificazione del reato o per l'applicabilità di benefici processuali.

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