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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04784/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'unico motivo era privo dei requisiti di specificità e determinatezza prescritti per l'impugnazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 7 febbraio 2025. L'unico motivo denunciava un vizio di violazione di legge processuale per il mancato proscioglimento del ricorrente. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura generica e indeterminata: il motivo non indicava gli elementi posti a fondamento della doglianza, non consentiva di individuare con precisione i rilievi rivolti alla sentenza impugnata e non mostrava alcuna correlazione tra le ragioni della decisione di merito e quelle dell'impugnazione, in violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e determinato, con indicazione degli elementi su cui si fonda la censura e con correlazione rispetto alla motivazione della decisione impugnata; in difetto, il ricorso è inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, come disposto nel dispositivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico, completo e correlato alla motivazione della sentenza impugnata; una censura meramente assertiva o generica non supera il filtro di ammissibilità.
  • La deduzione di un vizio di violazione di legge processuale non può risolversi in una critica indeterminata al mancato proscioglimento, ma deve indicare puntualmente gli errori della decisione e gli elementi fattuali o giuridici che li sorreggono.
  • Quando manca la necessaria correlazione tra doglianza e ratio decidendi della sentenza impugnata, la Corte può dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza entrare nel merito della pretesa assolutoria.
  • L'inammissibilità del ricorso in cassazione comporta, in via conseguenziale, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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