Cassazione Penale, Ordinanza n. 04784/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'unico motivo era privo dei requisiti di specificità e determinatezza prescritti per l'impugnazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 7 febbraio 2025. L'unico motivo denunciava un vizio di violazione di legge processuale per il mancato proscioglimento del ricorrente. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura generica e indeterminata: il motivo non indicava gli elementi posti a fondamento della doglianza, non consentiva di individuare con precisione i rilievi rivolti alla sentenza impugnata e non mostrava alcuna correlazione tra le ragioni della decisione di merito e quelle dell'impugnazione, in violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e determinato, con indicazione degli elementi su cui si fonda la censura e con correlazione rispetto alla motivazione della decisione impugnata; in difetto, il ricorso è inammissibile.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, come disposto nel dispositivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico, completo e correlato alla motivazione della sentenza impugnata; una censura meramente assertiva o generica non supera il filtro di ammissibilità.
- La deduzione di un vizio di violazione di legge processuale non può risolversi in una critica indeterminata al mancato proscioglimento, ma deve indicare puntualmente gli errori della decisione e gli elementi fattuali o giuridici che li sorreggono.
- Quando manca la necessaria correlazione tra doglianza e ratio decidendi della sentenza impugnata, la Corte può dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza entrare nel merito della pretesa assolutoria.
- L'inammissibilità del ricorso in cassazione comporta, in via conseguenziale, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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