Cassazione Penale, Sentenza n. 17008/2024 del 23/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Raspanti impugnava la conferma della sentenza che lo aveva ritenuto penalmente responsabile del reato di bancarotta preferenziale (riqualificazione dall'originaria imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva) per aver effettuato, nel 2015, bonifici a favore dei soci per euro 11.590,00 con denaro della societa' fallita "Baby Gioca s.r.l.". La difesa articolava tre motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per avere la corte territoriale retrodatato lo stato di insolvenza antecedente al 2015 contraddicendo il giudicato formato in primo grado; (2) errata assimilazione tra mera crisi societaria e stato di insolvenza, lamentando che il GUP aveva individuato l'insolvenza irreversibile solo nel giugno/agosto 2016; (3) mancata considerazione che i dati indicati dal curatore erano espressione di una crisi transitoria e reversibile e non di dissesto definitivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la riqualificazione della condotta come bancarotta preferenziale, osservando che la corte d'appello ha adeguatamente motivato sulla base delle analisi del curatore fallimentare (che evidenziavano crisi di liquidità dal 2012, peggioramento 2014-2015, perdita del patrimonio netto e leva finanziaria negativa) e che tali dati consentivano di far risalire lo stato di dissesto a epoca anteriore al 2015. La Suprema Corte ha quindi confermato che i bonifici del 2015 costituivano illecita preferenza di soci rispetto ad altri creditori, ha ritenuto infondati i tre motivi e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Richiamato come norma procedurale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (lett. b) ed e)), ossia violazione di legge e vizio di motivazione; utilizzato dalla difesa per articolare i tre motivi impugnatori.
Riferimento alla disciplina fallimentare usata per qualificare il momento e i criteri di valutazione dello stato di insolvenza; la corte ha interpretato la prova contabile e patrimoniale (relazione del curatore) come sufficiente a retrodatare lo stato di insolvenza a epoca anteriore al 2015.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 14908/2008; Sez. 5, n. 5186/2013)
Richiamati per il principio secondo cui la restituzione di versamenti soci a titolo di mutuo mediante prelievo di somme dalla società integra, di regola, il reato di bancarotta preferenziale e non necessariamente la bancarotta fraudolenta distrattiva.
Massime di principio
- La restituzione a soci di somme prelevate dalla società può costituire bancarotta preferenziale se, al momento dell'operazione, vi erano altri creditori e la societa' era in condizione patrimoniale tale da rendere l'operazione preferenziale.
- La distinzione tra crisi societaria (rischio futuro di dissesto) e stato di insolvenza (impossibilità definitiva di far fronte alle obbligazioni) si valuta sulla base di dati economico-contabili concreti: analisi del curatore, bilanci, perdite di patrimonio netto e indicatori finanziari possono giustificare la retrodatazione dell'insolvenza.
- La consapevolezza dell'amministratore sulla situazione patrimoniale e finanziaria della societa' (incarichi formali e ruolo concreto) pesa nella valutazione della responsabilità penale: l'elemento soggettivo è valutato anche in relazione alla documentazione contabile e agli artifici adottati per nascondere la crisi.
- In sede impugnativa è insufficiente prospettare astrattamente che la crisi fosse reversibile: occorre contestare nel merito le risultanze probatorie (per es., critica puntuale delle analisi del curatore o produzione di documentazione che dimostri diversa capacità di far fronte ai debiti).
- Le decisioni delle corti devono essere valutate nel loro complesso logico-giuridico: la retrodatazione dello stato di insolvenza è possibile se la motivazione mostra congruenti e coerenti elementi probatori che la giustifichino.
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