Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 15580/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il trattamento sanzionatorio già applicato in primo grado, deducendo la nullità della sentenza impugnata per asserita inosservanza dell'art. 129 c.p.p. In sostanza ha lamentato che il giudice di secondo grado non avrebbe dovuto limitarsi a confermare la pena, ma avrebbe dovuto pronunciare un proscioglimento o un'assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo del tutto generico, assertivo e privo di specificità, poiché non indicava quali concrete ragioni di fatto o di diritto avrebbero imposto una formula assolutoria, né denunciava un vero vizio motivazionale o una violazione di legge riconducibile all'art. 606 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza fosse un "non motivo", perché si limitava a invocare in modo apodittico l'art. 129 c.p.p. senza specificare gli elementi che avrebbero imposto il proscioglimento. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    La mera invocazione dell'obbligo di proscioglimento immediato non è sufficiente: occorre indicare specificamente le circostanze di fatto e le ragioni di diritto che renderebbero evidente una causa di assoluzione o proscioglimento.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi riconducibili alle censure tipizzate dalla norma; una doglianza generica e assertiva, priva di specifica deduzione di vizi di motivazione o violazioni di legge, integra un "non motivo".

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo che sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica e autosufficiente: non basta affermare in modo generico che il giudice avrebbe dovuto pronunciare proscioglimento ex art. 129 c.p.p., ma occorre indicare puntualmente gli elementi che renderebbero immediatamente evidenti le condizioni per una decisione assolutoria o liberatoria.
  • Una doglianza che non individui il vizio denunciato nei termini previsti dall'art. 606 c.p.p., limitandosi a una richiesta apodittica di assoluzione o proscioglimento, è qualificabile come "non motivo" ed è inidonea a radicare un valido sindacato di legittimità.
  • Quando il giudizio di appello abbia ad oggetto solo il trattamento sanzionatorio e la sentenza si limiti a confermare la pena, la richiesta di applicazione dell'art. 129 c.p.p. deve poggiare su elementi concreti e non su mere affermazioni astratte.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., salvo il riscontro di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.