Sentenza del 11/08/2022 n. 24726 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTP che aveva accolta la domanda di R.G. su avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA. La CTR aveva ritenuto inammissibile l'appello perché l'Amministrazione non aveva depositato, entro 30 giorni dalla spedizione, la ricevuta di spedizione della raccomandata con cui era stato notificato il gravame. L'Agenzia ha dedotto violazione delle norme sul processo tributario e sul termine di costituzione (artt. 22 e 53 D.Lgs. 546/1992) e del procedimento (art. 182 c.p.c.), sostenendo che era stato depositato l'avviso di ricevimento e che il termine di 30 giorni decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario e non dalla data di spedizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la decisione della CTR. Ha richiamato i principi delle Sezioni Unite secondo cui, nel processo tributario, l'avviso di ricevimento (A.R.) è idoneo a sostituire la ricevuta di spedizione se la data di spedizione è attestata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario; inoltre il termine di 30 giorni per la costituzione decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario e non dalla data di spedizione. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla CTR Emilia Romagna in diversa composizione per nuovo esame, demandando al giudice di merito l'accertamento se l'A.R. depositata rispetti i requisiti di legge (presenza della stampigliatura/timbro e tempestività della ricezione). Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22
Rilevanza delle norme sul procedimento tributario in tema di impugnazioni e termini per la costituzione; richiamata per il contesto normativo dell'impugnazione tributaria.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53
Riferimento alle disposizioni sui termini procedurali nel processo tributario; contestata interpretazione della CTR sul computo del termine.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Fondamento delle censure in cassazione per violazione di legge e falsa applicazione di norme di diritto; utilizzato per dedurre la nullità della decisione della CTR.
Richiamato dall'Agenzia per sostenere che la CTR non avrebbe concesso un termine per regolarizzare gli atti di causa; il motivo è stato assorbito dalla Corte.
Cass. S.U. n. 13452 del 29/05/2017 (giurisprudenza)
Principio interpretativo fondamentale: l'avviso di ricevimento è idoneo a sostituire la ricevuta di spedizione se la data di spedizione è asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario; il termine di 30 giorni decorre dalla ricezione del plico.
Cass. n. 11559 del 11/05/2018 (giurisprudenza)
Conferma e allineamento giurisprudenziale sul principio già enunciato dalle Sezioni Unite circa l'efficacia probatoria dell'A.R. e il computo del termine dalla ricezione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la mancata esibizione della ricevuta di spedizione non determina automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione se è depositato l'avviso di ricevimento che riporta la data di spedizione attestata dall'ufficio postale mediante stampigliatura meccanografica o timbro datario.
- Il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio dell'appellante che notifica tramite servizio postale universale decorre dalla data di ricezione del plico da parte del destinatario, non dalla data di spedizione.
- La verifica della conformità dell'avviso di ricevimento (presenza del timbro/stamppatura e data di ricezione) e del rispetto del termine è una valutazione di merito che spetta al giudice di rinvio; la Corte di legittimità non decide su questi profili di fatto ma può cassare e rinviare per un nuovo esame.
- Se la documentazione notificatoria è incompleta o viziata, il giudice di merito dovrebbe valutare la possibilità di consentire la regolarizzazione degli atti, salvo che l'irregolarità sia insanabile o prevista come causa automatica di inammissibilità dalla legge.
- Per le amministrazioni o i privati che notificano con raccomandata A.R., è prudente conservare e depositare sia la ricevuta di spedizione sia l'avviso di ricevimento con il timbro postale per evitare contestazioni sulla tempestività e sulla prova della spedizione/ ricezione.
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