Sentenza del 11/08/2022 n. 24725 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di pagamento e dell'ingiunzione per mancato versamento dei diritti di accisa sull'alcool etilico sottratto con furto dal deposito fiscale di Poggio Renatico nella notte tra il 22 e il 23/03/1999. La Distilleria chiedeva l'abbuono dell'imposta sostenendo che il furto sia equiparabile al caso fortuito/forza maggiore e che, quindi, non fosse dovuto il pagamento dell'accisa.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero delle finanze perché, per effetto del D.Lgs. n.300/1999, le competenze spettavano alle agenzie fiscali (unico soggetto legittimato è l'Agenzia delle dogane). Sul merito, la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui il furto che determina lo svincolo irregolare dal regime sospensivo e l'immissione in consumo non dà diritto all'abbuono dell'accisa, salvo che non ricorra la distruzione totale o la perdita irrimediabile del prodotto. La giurisprudenza e la giurisprudenza comunitaria hanno affermato la responsabilità oggettiva del depositario autorizzato in caso di immissione in consumo derivante da furto. Inoltre la disposizione della L. n.342/2000 citata dalla ricorrente riguarda lo sgravio del garante e non dell'obbligato principale. Spese compensate; disposta eventuale integrazione del contributo unificato a carico della ricorrente ove dovuto.
Norme richiamate
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), art. 4
in caso di perdita o distruzione di prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso l'abbuono dell'imposta quando il soggetto obbligato provi che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore...
L'abbuono spetta solo quando la perdita o la distruzione impediscono l'immissione in consumo (distruzione totale o perdita irrimediabile); il furto che comporta lo svincolo e l'immissione in consumo non rientra nell'abbuono salvo prova di distruzione o perdita irrimediabile.
L. 21 settembre 2000, n. 342, art. 59
Per i furti e le irregolarità nella circolazione dell'alcole... ove l'azienda italiana garante risulti estranea al fatto criminoso, viene disposto lo sgravio dell'accisa
La norma riguarda lo sgravio del garante per fatti anteriori all'entrata in vigore della legge e non estende di per sé l'abbuono all'obbligato principale; non costituisce titolo per escludere la responsabilità oggettiva dell'obbligato in caso di immissione in consumo.
D.Lgs. n. 300/1999, art. 57
Trasferimento alle agenzie fiscali di rapporti giuridici, poteri e competenze del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ha trasferito le funzioni operative allo Stato Agenzie (es. Agenzia delle dogane) rendendo il Ministero non legittimato passivamente per le controversie sulle accise successive all'operatività delle agenzie.
Direttiva del Consiglio 92/12/CEE, art. 14
Il depositario autorizzato beneficia di un abbuono d'imposta per le perdite verificatesi durante il regime sospensivo, imputabili a casi fortuiti o di forza maggiore...
La direttiva consente agli Stati membri di fissare condizioni per l'abbuono ma l'interpretazione comunitaria ha poi precisato che per avere rilievo il caso fortuito/forza maggiore deve trattarsi di distruzione totale o perdita irrimediabile; non include semplicemente lo svincolo irregolare dovuto a furto.
Direttiva 2008/118/CE e successiva giurisprudenza comunitaria (es. C-81/15, C-95/19, C-314/06, C-154/16)
La Corte di giustizia ha delineato una responsabilità di carattere oggettivo del depositario autorizzato per i rischi inerenti all'attività e ha qualificato il caso fortuito/forza maggiore rilevante solo se si è verificata distruzione totale o perdita irrimediabile; lo svincolo irregolare che determina l'immissione in consumo rende esigibili i diritti di accisa a carico del depositario.
Direttiva (UE) 2020/262, art. 6
La distruzione totale o la perdita irrimediabile... non è considerata immissione in consumo
Chiarisce definitivamente che solo la distruzione totale o perdita irrimediabile escludono l'immissione in consumo e quindi l'esigibilità dell'accisa; tuttavia la disposizione è successiva ai fatti del caso e dunque non applicabile retroattivamente.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
La Cassazione ha consolidato l'orientamento (più recente) secondo cui il furto non esonera dall'obbligo d'accisa a meno che non sia dimostrata la distruzione o perdita irrimediabile; esistono orientamenti minoritari contrari ma la tendenza seguita ha privilegiato l'interpretazione conforme al diritto UE sulla responsabilità oggettiva del depositario.
Massime di principio
- Il furto che comporta lo svincolo dal regime sospensivo e l'immissione in consumo non giustifica l'abbuono dell'accisa, salvo prova di distruzione totale o perdita irrimediabile del prodotto.
- La responsabilità del depositario autorizzato per i diritti di accisa è prevalentemente di natura oggettiva: non è sufficiente dimostrare di essere estranei al fatto terzo per escludere l'obbligazione tributaria.
- Per ottenere uno sgravio occorre fornire prova chiara della definitiva inutilizzabilità o distruzione dei prodotti/contrassegni; la mera sottrazione non basta.
- La norma che prevedeva sgravio per furti riferita al garante (L. n.342/2000) non opera a vantaggio dell'obbligato principale; va verificata la posizione (garante vs. obbligato) prima di invocare lo sgravio.
- In casi simili verificare la normativa applicabile alla data del fatto: le direttive comunitarie si sono evolute e le condizioni per l'abbuono sono state precisate nel tempo.
- Misure pratiche: adottare e documentare adeguati sistemi di sicurezza, assicurazioni e controlli per poter dimostrare l'adozione di cautele ragionevoli; conservare la documentazione penale e le prove della distruzione irreversibile per tentare di ottenere eventuali sgravî o azioni di rivalsa verso i responsabili terzi.
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