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Sentenza

Sentenza del 11/08/2022 n. 24728 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia sull'esigibilità dei diritti di accisa per alcool etilico sottratto con furto dal deposito fiscale. La Distilleria sosteneva che il furto dovesse essere equiparato a caso fortuito o forza maggiore e quindi concedere l'abbuono dell'imposta previsto dall'art. 4 TUA (come novellato dalla L. n. 342/2000), oppure che comunque, in virtù della disciplina di settore e delle direttive UE, dovesse spettare lo sgravio al soggetto spossessato. L'Amministrazione (Agenzia delle dogane) aveva emesso avviso di pagamento e ingiunzione per l'imposta non pagata in seguito al furto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero delle finanze (poiché le competenze erano state trasferite all'Agenzia delle dogane) e ha rigettato il ricorso principale proposto da Distilleria. La Corte ha confermato l'orientamento secondo cui il furto, determinando lo svincolo irregolare dal regime sospensivo e l'immissione in consumo, non dà diritto all'abbuono dell'accisa salvo che non si configuri una distruzione totale o una perdita irrimediabile del prodotto. La sentenza richiama l'interpretazione della giurisprudenza della Corte di giustizia e della giurisprudenza nazionale che ha affermato la responsabilità oggettiva del depositario autorizzato per i rischi inerenti all'attività; richiama inoltre che la previsione della L. n. 342/2000, art. 59, comma 2 riguarda lo sgravio del garante e non dell'obbligato principale. Sono compensate le spese e la ricorrente è tenuta, ove dovuto, al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto per il ricorso rigettato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 4 (TUA)

    in caso di perdita o distruzione di prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso l'abbuono dell'imposta quando il soggetto obbligato provi che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. I fatti compiuti da terzi non imputabili al soggetto passivo a titolo di dolo o colpa grave e quelli imputabili allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore. Qualora, a seguito del verificarsi di reati ad opera di terzi, si instauri procedimento penale, la procedura di riscossione dei diritti di accisa resta sospesa ...

    La Corte interpreta la norma restringendo l'abbuono all'ipotesi di perdita o distruzione reale e irrimediabile del prodotto: il semplice furto che determina lo svincolo dal regime sospensivo e l'immissione in consumo non giustifica l'abbuono, salvo che non risulti la distruzione o perdita irrimediabile.

  • L. 21 settembre 2000, n. 342, art. 59

    Per i furti e le irregolarità nella circolazione dell'alcole nonché dei tabacchi lavorati compiuti sino alla data di entrata in vigore della presente legge, ove l'azienda italiana garante risulti estranea al fatto criminoso, viene disposto lo sgravio dell'accisa.

    La Corte rileva che la disposizione riguarda lo sgravio del 'garante' e non l'obbligato principale; non autorizza quindi l'abbuono dell'accisa al depositario/autorizzato in caso di furto del prodotto quando questi è l'obbligato principale.

  • Direttiva del Consiglio 92/12/CEE (art. 14)

    Il depositario autorizzato beneficia di un abbuono d'imposta per le perdite verificatesi durante il regime sospensivo, imputabili a casi fortuiti o di forza maggiore ... Ogni Stato membro fissa le condizioni alle quali tali abbuoni sono concessi.

    La Corte richiama la direttiva come fonte che consente abbuoni per perdite dovute a caso fortuito o forza maggiore, ma la giurisprudenza UE chiarisce che per le accise rileva la perdita o distruzione totale/irrimediabile; lo svincolo irregolare (es. furto) che comporta immissione in consumo non rientra nell'abbuono salvo distruzione/irreperibilità.

  • D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, comma 1

    trasferimento alle agenzie fiscali di tutti i 'rapporti giuridici', i 'poteri' e le 'competenze' facenti capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, a partire dal primo gennaio 2001

    La Corte applica la norma per dichiarare che l'Agenzia delle dogane è il soggetto passivamente legittimato e che il ricorso contro il Ministero delle finanze è inammissibile.

  • Direttive/giurisprudenza della Corte di giustizia (es. C-81/15, C-95/19, C-154/16, C-314/06, C-279/19)

    principi giurisprudenziali richiamati in sentenza (responsabilità oggettiva del depositario autorizzato; nozione di forza maggiore/caso fortuito correlata a perdita o distruzione irrimediabile)

    La CGUE ha affermato la responsabilità oggettiva dell'operatore autorizzato per i rischi inerenti all'attività e ha delimitato la nozione di forza maggiore/caso fortuito rilevante ai fini dell'abbuono alle ipotesi di perdita/distruzione effettiva e irrimediabile: lo svincolo irregolare (furto) che comporta immissione in consumo rende i diritti esigibili.

Massime di principio

  • Il furto del prodotto detenuto in regime sospensivo, se comporta lo svincolo irregolare e l'immissione in consumo, non giustifica l'abbuono dell'accisa: l'obbligazione persiste a carico del depositario autorizzato.
  • Per ottenere l'abbuono è necessario provare la distruzione totale o la perdita irrimediabile del prodotto (o dei contrassegni fiscali), cioè l'impossibilità materiale di utilizzo come prodotto soggetto ad accisa.
  • La responsabilità dell'operatore autorizzato è prevalentemente di natura oggettiva: l'assenza di colpa non è di regola sufficiente a esonerare dal pagamento se si è verificata l'immissione in consumo.
  • Eventuali disposizioni specifiche (es. sgravio per il 'garante') non si estendono automaticamente all'obbligato principale; occorre verificare la portata soggettiva della norma invocata.
  • In situazioni analoghe è utile documentare in modo dettagliato le circostanze del fatto, le eventuali investigazioni penali (archiviazione o sentenza irrevocabile) e l'eventuale distruzione dei beni; la prova di misure di diligenza adottate può essere rilevante per altri profili di responsabilità ma non necessariamente per l'esenzione dall'accisa.

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