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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10062/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per tardività la dichiarazione di ricusazione proposta dall'imputato Ferraro Marco nei confronti dei magistrati Brigida Cavasino e Gilda Romano del Tribunale di Vibo Valentia. La ricusazione si fondava sull'accoglimento, in altro procedimento ("Nemea"), di una dichiarazione analoga nei confronti degli stessi magistrati, deducendo che la causa di ricusazione fosse divenuta nota in momenti successivi (comunicazioni in udienza del 2.9.2022 e 8.9.2022, deposito di dichiarazione di astensione il 12.9.2022) e non al deposito della motivazione della sentenza del 5.3.2021, come ritenuto dalla Corte d'appello. Inoltre si denunciava violazione del divieto di decidere senza udienza camerale (art.127 c.p.p.) e vizi di motivazione.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: ai sensi dell'art.41 c.p.p., quando la dichiarazione di ricusazione è proposta senza osservanza dei termini o delle forme previste dall'art.38 c.p.p. la Corte la dichiara inammissibile senza ritardo e sul merito decide secondo l'art.127 c.p.p.; nel caso concreto la Corte d'appello ha correttamente dichiarato l'inammissibilità senza decidere ai sensi dell'art.127. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità: il ricorrente non ha indicato con precisione e provato quando e come sia venuto a conoscenza della causa di ricusazione (acquisizione della sentenza "Nemea" nel fascicolo, contenuto e data della comunicazione del 2.9.2022, data e contenuto del provvedimento del 8.9.2022, quando e come fu presentata la ricusazione del coimputato Accorinti), quindi non ha dimostrato il dies a quo per la tempestività. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 41 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di dichiarare immediatamente inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta senza osservanza dei termini o delle forme previste dall'art.38 c.p.p., riservando la decisione sul merito alle norme dell'art.127 c.p.p.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Prevede la decisione sulla ricusazione sul merito con le garanzie procedurali (udienza camerale). La Corte ha ritenuto che, avendo riscontrato la tardività, potesse dichiarare l'inammissibilità senza procedere alla decisione di merito ai sensi dell'art.127.

  • art. 38 cod. proc. pen.

    Stabilisce i termini per proporre la dichiarazione di ricusazione: entro le questioni preliminari o, se la causa si manifesta successivamente, entro tre giorni dalla conoscenza; se la causa diviene nota in udienza, la dichiarazione va presentata prima che l'udienza termini. La Corte ha applicato tale principio ritenendo che il ricorrente non abbia provato il momento in cui la causa è divenuta nota.

  • artt. 34-37-38 cod. proc. pen.

    Riferimento generale alle disposizioni sulla ricusazione/astensione e ai relativi termini e forme procedurali; la censura che invoca questi articoli è stata giudicata generica perché non accompagnata da specifiche allegazioni probatorie circa il momento della conoscenza della causa.

Massime di principio

  • La dichiarazione di ricusazione va proposta entro le questioni preliminari o, se la causa diviene nota dopo, entro tre giorni dalla conoscenza; se la causa emerge in udienza, la dichiarazione deve essere formulata prima della chiusura dell'udienza.
  • Se la parte non prova con precisione quando e come è venuta a conoscenza della causa di ricusazione (dies a quo), la censura è generica e il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza di specifiche allegazioni.
  • Quando la ricusazione è proposta in violazione dei termini/formalità dell'art.38 c.p.p., la Corte può dichiararla immediatamente inammissibile ai sensi dell'art.41 c.p.p., riservandosi la decisione di merito secondo l'art.127 c.p.p.
  • È essenziale documentare e allegare elementi probatori (es. deposito del provvedimento nel fascicolo, verbalizzazioni di udienza, data di presentazione di dichiarazioni analoghe di altri imputati) per dimostrare la tempestività della ricusazione.
  • La semplice indicazione di circostanze generiche o la sola contestazione della valutazione della Corte d'appello non sono sufficienti: il ricorrente deve circostanziare il momento esatto della conoscenza e il contenuto effettivo delle comunicazioni ricevute.

Testo integrale

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