Cassazione Penale, Sentenza n. 09205/2026 del 10/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge (ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen.) avverso l'ordinanza del Tribunale di Livorno che aveva rigettato l'appello cautelare avverso il diniego di dissequestro del veicolo sottoposto a sequestro preventivo. Il ricorrente deduceva l'insussistenza del periculum in mora e la mancanza del nesso di pertinenzialità tra il veicolo e i reati contestati, rilevando tra l'altro che l'autovettura era stata acquistata un anno dopo l'ultimo episodio di truffa, argomento volto a dimostrare l'assenza di strumentalità del bene rispetto al reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha qualificato la motivazione del Tribunale come meramente apparente e generica, in particolare rispetto alla valutazione del periculum in mora e alla pertinenzialità del veicolo. Ha rilevato altresì la mancanza di esplicitazione delle ragioni di necessità dell'ablazione provvisoria ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Livorno per nuovo giudizio.
Norme richiamate
Norma che regola l'appello ai provvedimenti in materia di misure cautelari reali; la Corte precisa che il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro è ammesso per violazione di legge e può riguardare errores in iudicando/procedendo o vizi motivazionali radicali.
Norma richiamata nel contrasto, inquadra principi procedurali concernenti le misure cautelari; la Corte richiama la necessità che le decisioni siano motivate con coerenza e completezza rispetto ai requisiti cautelari.
Prevede i presupposti e le finalità del sequestro preventivo (impedimento e confisca). La Corte distingue il comma 1 (finalità impeditiva/confisca) e il comma 2, sottolineando che per la misura ablativa preventiva occorre una esplicita indicazione delle ragioni di necessità prima della condanna.
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione, qui invocata per la dedotta violazione di legge e per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze su sequestri preventivi è ammesso solo per violazione di legge, comprensiva degli errores in iudicando/procedendo e dei vizi motivazionali talmente gravi da rendere la decisione incomprensibile.
- La mancata richiesta di riesame non preclude la possibilità di ottenere la revoca della misura se mancano i presupposti per l'applicazione della cautela; è ammissibile l'appello cautelare anche se non è stato esperito il riesame.
- Per la sussistenza della pertinenzialità di un bene ai fini del sequestro preventivo non è sufficiente un collegamento occasionale: è necessaria una strumentalità intrinseca, specifica, strutturale, concreta e attuale del bene rispetto al reato.
- La valutazione del periculum in mora e la decisione di adottare misure ablative prima della condanna richiedono una motivazione puntuale, fondata su elementi fattuali e logici specifici; considerazioni generiche sul tenore di vita o sull'apparenza non sono sufficienti.
- In casi analoghi alla fattispecie, per ottenere il dissequestro è efficace dimostrare: a) momento e modalità di acquisto del bene (per es. acquisto successivo agli episodi delittuosi); b) assenza di uso strumentale o ricorrente del bene per commettere reati; c) mancanza di elementi concreti che colleghino il bene all'aggravamento o alla prosecuzione del reato.
- Il giudice di merito chiamato a riesaminare il provvedimento dovrà fornire motivazione specifica e comprensibile sui profili di pertinenzialità e periculum, rispondendo punto per punto alle allegazioni difensive.
Testo integrale
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