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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36489/2023 del 01/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il reato previsto dall'art. 494 c.p.; il ricorrente sosteneva che l'esibizione di un documento relativo a un altro soggetto, privo della sua effige, non aveva indotto in errore l'addetta dell'esercizio (elemento costitutivo del reato), quindi la motivazione della condanna era carente. Gli altri reati (artt. 477 e 482 c.p.) non sono stati impugnati nel merito.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo non manifestamente infondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 494 c.p., perché il reato si è estinto per prescrizione il 18 gennaio 2023 (tenuto conto della sospensione per il rinvio dell'11 maggio 2017 per impedimento del difensore). È stata eliminata la pena di 4 mesi di reclusione applicata dal giudice di prime cure come aumento ex art. 81, comma 2 c.p. Per gli altri reati (artt. 477 e 482 c.p.) non è stato accolto il ricorso e le condanne restano confermate.

Norme richiamate

  • art. 494 cod. pen.

    La Corte ha considerato centrale l'elemento dell'induzione in errore della vittima: l'esibizione di un documento relativo a terzi e privo dell'effigie del prevenuto può non integrare l'elemento richiesto dalla norma; tuttavia l'annullamento è stato disposto per intervenuta prescrizione e non per assoluzione piena sul merito.

  • art. 477 cod. pen.

    Il motivo di impugnazione non ha riguardato questo capo; la sentenza di condanna relativa a tale articolo è stata ritenuta ineccepibile e confermata.

  • art. 482 cod. pen.

    Analogamente all'art. 477 c.p., non essendovi motivo di ricorso specifico, la condanna relativa a questo articolo è rimasta confermata.

  • art. 81, comma 2 cod. pen.

    La pena aumentata in relazione al reato poi estinto per prescrizione è stata eliminata: le maggiorazioni applicate per un capo di condanna estinto non possono permanere.

  • Prescrizione (estinzione del reato)

    La Corte ha applicato il principio secondo cui la prescrizione estingue il reato e comporta l'annullamento della condanna per quel capo; nel calcolo è stata tenuta conto della sospensione dei termini per rinvii e impedimenti processuali (es. rinvio dell'11 maggio 2017).

Massime di principio

  • Per reati che richiedono l'induzione in errore di una vittima, è essenziale provare che la condotta dell'imputato abbia effettivamente indotto il soggetto a errore; la mera esibizione di un documento altrui, privo di elementi che facciano apparire l'autore come il titolare, può non integrare il reato.
  • Un vizio di motivazione non manifestamente infondato può determinare l'annullamento parziale della sentenza: la Cassazione valuta concretamente la rilevanza degli elementi probatori contestati dal ricorrente.
  • Se la prescrizione si è verificata durante il processo, la Corte annulla senza rinvio il capo di condanna estinto; non è necessario decidere sul merito quando opera l'estinzione.
  • Le pene accessorie o maggiorazioni comminate in relazione a un reato estinto per prescrizione devono essere eliminate nella misura in cui dipendono da quel reato.
  • Nel proporre ricorso è possibile ottenere risultati parziali: impugnazioni mirate possono portare alla cancellazione di singoli capi pur lasciando in piedi altri addebiti confermati.
  • Il computo della prescrizione richiede attenzione alle sospensioni e interruzioni (es. rinvii per impedimento del difensore), che incidono sul decorso e possono determinare l'estinzione successiva del reato.
  • In sede probatoria, è cruciale dimostrare non solo il possesso o l'esibizione di un documento, ma anche la correlata capacità della condotta di ingenerare l'errore nella persona offesa.

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