Cassazione Penale, Sentenza n. 36489/2023 del 01/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il reato previsto dall'art. 494 c.p.; il ricorrente sosteneva che l'esibizione di un documento relativo a un altro soggetto, privo della sua effige, non aveva indotto in errore l'addetta dell'esercizio (elemento costitutivo del reato), quindi la motivazione della condanna era carente. Gli altri reati (artt. 477 e 482 c.p.) non sono stati impugnati nel merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo non manifestamente infondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 494 c.p., perché il reato si è estinto per prescrizione il 18 gennaio 2023 (tenuto conto della sospensione per il rinvio dell'11 maggio 2017 per impedimento del difensore). È stata eliminata la pena di 4 mesi di reclusione applicata dal giudice di prime cure come aumento ex art. 81, comma 2 c.p. Per gli altri reati (artt. 477 e 482 c.p.) non è stato accolto il ricorso e le condanne restano confermate.
Norme richiamate
La Corte ha considerato centrale l'elemento dell'induzione in errore della vittima: l'esibizione di un documento relativo a terzi e privo dell'effigie del prevenuto può non integrare l'elemento richiesto dalla norma; tuttavia l'annullamento è stato disposto per intervenuta prescrizione e non per assoluzione piena sul merito.
Il motivo di impugnazione non ha riguardato questo capo; la sentenza di condanna relativa a tale articolo è stata ritenuta ineccepibile e confermata.
Analogamente all'art. 477 c.p., non essendovi motivo di ricorso specifico, la condanna relativa a questo articolo è rimasta confermata.
La pena aumentata in relazione al reato poi estinto per prescrizione è stata eliminata: le maggiorazioni applicate per un capo di condanna estinto non possono permanere.
Prescrizione (estinzione del reato)
La Corte ha applicato il principio secondo cui la prescrizione estingue il reato e comporta l'annullamento della condanna per quel capo; nel calcolo è stata tenuta conto della sospensione dei termini per rinvii e impedimenti processuali (es. rinvio dell'11 maggio 2017).
Massime di principio
- Per reati che richiedono l'induzione in errore di una vittima, è essenziale provare che la condotta dell'imputato abbia effettivamente indotto il soggetto a errore; la mera esibizione di un documento altrui, privo di elementi che facciano apparire l'autore come il titolare, può non integrare il reato.
- Un vizio di motivazione non manifestamente infondato può determinare l'annullamento parziale della sentenza: la Cassazione valuta concretamente la rilevanza degli elementi probatori contestati dal ricorrente.
- Se la prescrizione si è verificata durante il processo, la Corte annulla senza rinvio il capo di condanna estinto; non è necessario decidere sul merito quando opera l'estinzione.
- Le pene accessorie o maggiorazioni comminate in relazione a un reato estinto per prescrizione devono essere eliminate nella misura in cui dipendono da quel reato.
- Nel proporre ricorso è possibile ottenere risultati parziali: impugnazioni mirate possono portare alla cancellazione di singoli capi pur lasciando in piedi altri addebiti confermati.
- Il computo della prescrizione richiede attenzione alle sospensioni e interruzioni (es. rinvii per impedimento del difensore), che incidono sul decorso e possono determinare l'estinzione successiva del reato.
- In sede probatoria, è cruciale dimostrare non solo il possesso o l'esibizione di un documento, ma anche la correlata capacità della condotta di ingenerare l'errore nella persona offesa.
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