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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36515/2023 del 01/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la conferma della condanna per furto pluriaggravato di energia elettrica. La questione principale riguardava la modificazione del regime di procedibilità operata dal d.lgs. 150/2022 (cd. riforma Cartabía) che ha reso il delitto di cui all'art. 624, ultimo comma, cod. pen., perseguibile a querela della persona offesa, salvo alcune eccezioni; la Corte ha dovuto valutare se tale modifica, più favorevole all'imputato, si applichi anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto e se fosse stata presentata la querela necessaria per procedere

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto applicabile la novella favorevole (d.lgs. 150/2022) anche ai reati commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, richiamandosi al principio di cui all'art. 2, comma 4, c.p. e alla giurisprudenza consolidata che impone l'applicazione retroattiva delle norme più favorevoli che incidono sul regime di procedibilità. Essendo verificato che non risultava presentata querela dalla parte offesa, la Corte ha concluso che l'azione penale non poteva essere iniziata e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen. (ultimo comma)

    «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)»

    La formulazione novellata implica che il furto pluriaggravato di energia elettrica è in linea di principio procedibile a querela; la Corte ha ritenuto che, non essendovi querela, manca la condizione di procedibilità per procedere penalmente

  • d.lgs. 150/2022 (cd. riforma Cartabía), art. 2, comma 1, lett. i)

    La novella ha modificato il regime di procedibilità del reato rendendolo procedibile a querela; la Corte ha qualificato la disposizione come norma di favore applicabile anche ai fatti anteriori all'entrata in vigore

  • art. 2, comma 4, cod. pen.

    Norma di collegamento che governa il rapporto tra leggi penali nel tempo; la Corte l'ha utilizzata per applicare retroattivamente la disposizione più favorevole sul regime di procedibilità ai reati commessi anteriormente

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 2, n. 40399/2008 Calabrò; Sez. 5, n. 44390/2015; Sez. 3, n. 2733/1997 Frualdo; Sez. U, n. 40150/2018 Salatino)

    Precedenti che chiariscono il principio secondo cui le modifiche favorevoli al regime di procedibilità si applicano ai fatti commessi anteriormente alla riforma e, viceversa, che in caso di inasprimento della procedibilità non si può estendere retroattivamente la nuova severità; la Corte ha applicato tale orientamento per giustificare l'applicazione della norma favorevole

Massime di principio

  • Quando una norma modifica il regime di procedibilità in senso più favorevole all'imputato (ad es. trasformando un reato perseguibile d'ufficio in procedibile a querela), tale modifica si applica anche ai reati commessi anteriormente all'entrata in vigore, salvo diversa disposizione transitoria contraria
  • Il giudice deve sempre verificare l'esistenza della condizione di procedibilità (querela) anche quando il fatto è stato commesso prima della riforma che ha introdotto la querela; l'assenza della querela comporta l'impossibilità di iniziare o proseguire l'azione penale
  • Se la norma novativa è di favore processuale/sostanziale, prevale l'applicazione retroattiva secondo l'art. 2, comma 4, c.p.; al contrario, se la riforma inasprisce il regime di procedibilità, tale inasprimento non può essere applicato retroattivamente ai fatti anteriori
  • Se la norma che rende il reato procedibile a querela prevede eccezioni (es. procedibilità d'ufficio in presenza di specifiche circostanze o incapaci), occorre verificare se le aggravanti contestate rientrino tra tali eccezioni; se non rientrano e manca la querela, l'azione penale è improcedibile
  • In presenza di una sentenza di condanna intervenuta senza che sussistesse la condizione di procedibilità alla luce della normativa favorevole applicabile, la sentenza deve essere annullata senza rinvio per vizio di inizio dell'azione penale

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