Cassazione Penale, Sentenza n. 36520/2023 del 01/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma, da parte della Corte di Appello, della condanna pronunciata dal Tribunale di Sassari per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. I primi due motivi contestavano la responsabilità penale e sono stati ritenuti reiterativi e aspecifici rispetto alla motivazione della Corte d'appello, che aveva evidenziato anomalie strutturali e operative della società e l'omessa consegna della contabilità quale strumento per occultare la mala gestio. Il terzo motivo contestava la negazione delle circostanze attenuanti generiche, anch'esso ritenuto aspecifico; la Corte d'appello aveva motivato il diniego facendo riferimento a indici personali e fattuali e alla "neutralità" dell'incensuratezza prevista dall'art. 62-bis, comma 3, c.p.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto (confermata la condanna) ma ha annullato d'ufficio la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari (applicate in precedenza per la durata fissa di dieci anni) e ha rinviato la determinazione di tali pene accessorie alla Corte d'appello di Cagliari. L'annullamento è stato disposto in ragione della pronuncia della Corte costituzionale (sent. n. 222/2018) che ha dichiarato illegittimo l'art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare nella parte in cui prevedeva la durata fissa di dieci anni, con conseguente applicazione ex tunc della normativa ridisegnata; le Sezioni Unite hanno poi stabilito che il giudice di rinvio deve determinare la durata concreta delle pene accessorie secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
Norme richiamate
art. 62-bis, comma 3, codice penale
La Corte d'appello ha richiamato la "neutralità" dell'incensuratezza prevista dalla norma come elemento non decisivo in sé per concedere le circostanze attenuanti generiche; il fatto di essere incensurati non obbliga il giudice a riconoscere il beneficio se altri indici personali e fattuali ostano a ciò.
art. 216, ultimo comma, legge fallimentare
La disposizione prevedeva l'applicazione automatica delle pene accessorie per la durata fissa di dieci anni; la Corte costituzionale ha però dichiarato incostituzionale tale rigidità, imponendo che la durata non sia più fissa ma determinabile fino a dieci anni dal giudice.
Sentenza Corte Costituzionale n. 222 del 5 dicembre 2018
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, legge fall., nella parte in cui imponeva la durata fissa di dieci anni per le pene accessorie; tale pronuncia si applica ex tunc al processo in corso e rende necessario il riesame della durata delle pene accessorie.
Sezioni Unite, sent. n. 28910 del 28/02/2019 (Suraci)
Ha stabilito il principio secondo cui le pene accessorie per le quali la legge indica un termine non fisso devono essere determinate in concreto dal giudice di merito secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; il giudice di rinvio ha piena libertà cognitiva per individuare la misura congrua, dando adeguata motivazione.
Fornisce i criteri per la determinazione della misura delle sanzioni (inclusa la durata delle pene accessorie) tenendo conto della gravità del fatto, delle condizioni personali dell'imputato e delle circostanze; la Corte ha rimandato la valutazione al giudice di rinvio affinché applichi questi criteri.
artt. 136, comma 1 Cost. e art. 30, comma 3 legge costituzionale n. 8
Richiamati per spiegare l'effetto ex tunc delle pronunce di incostituzionalità: la declaratoria incide sul processo in corso e richiede l'adeguamento delle decisioni giudiziali al nuovo quadro normativo.
Massime di principio
- La mancata consegna della contabilità può costituire elemento sintomatico di bancarotta fraudolenta documentale se emerge che è funzionale a occultare mala gestio e anomalie societarie.
- Se il giudice nega le circostanze attenuanti generiche non è obbligato a valutare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli: può motivare richiamando i soli indici ritenuti decisivi o rilevanti.
- L'incensuratezza (assenza di precedenti) è neutrale ai sensi dell'art. 62-bis, comma 3, c.p., e non determina automaticamente la concessione delle attenuanti generiche se altri elementi personali o fattuali ne ostano.
- Una pronuncia di incostituzionalità che elimina la rigidità di una sanzione penale o accessoria si applica ex tunc; pertanto, il giudice deve riesaminare e, se del caso, rimodulare le pene accessorie anche d'ufficio.
- Quando la legge fissa un limite massimo ma non una durata certa delle pene accessorie, il giudice di merito (sul rinvio) deve determinare la durata concreta secondo i criteri dell'art. 133 c.p., motivando le scelte in relazione al caso concreto.
- L'annullamento limitato a profili sanzionatori derivanti da modifiche normative o costituzionali non implica necessariamente la revisione della responsabilità penale; la condanna sostanziale può rimanere confermata.
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