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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36512/2023 del 01/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere iniziata/perseguita in assenza della condizione di procedibilità rappresentata dalla querela. La decisione si fonda sull'applicazione retroattiva della norma più favorevole (d.lgs. 150/2022) e sulla constatazione dell'assenza di querela per il reato per cui si procedeva.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Avarello impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva riformato parzialmente il proscioglimento pronunciato dal Tribunale di Agrigento per il reato di furto (proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen.). La Corte d'Appello, su ricorso del Procuratore Generale, aveva condannato Avarello escludendo l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 (ritenendo l'immobile abbandonato e non una scuola). La Cassazione ha invece ritenuto che, a seguito della modifica normativa introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 (art.2, comma 1, lett. i) che ha modificato l'ultimo comma dell'art.624 cod. pen.), il reato in questione è oggi procedibile a querela di parte salvo le circostanze indicate dall'art.625 (tra cui la n.7). Essendo tale modifica normativa favorevole, la Corte ha applicato la nuova disciplina anche ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della novella; verificata l'assenza di querela da parte della persona offesa, la condizione di procedibilità non risultava sussistente e pertanto l'azione penale non poteva essere proseguita.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 (art.2, comma 1, lett. i) che modifica l'art.624 cod. pen.)

    «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)».

    La modifica ha trasformato il regime di procedibilità del furto rendendolo in linea di massima procedibile a querela di parte, fatto salvo il caso in cui ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'art.625 (tra cui la n.7 e la 7-bis) che consentono la procedibilità d'ufficio. Nell'ambito del caso concreto, l'assenza di querela ha reso improcedibile l'azione penale.

  • art. 625 cod. pen. (numeri 7 e 7-bis)

    Le circostanze indicate (tra cui la n.7 relativa a determinate modalità del reato e la 7-bis) costituiscono eccezioni che permettono la procedibilità d'ufficio. La presenza di tali aggravanti può rendere possibile l'azione penale anche in assenza di querela.

  • art. 2, comma 4, cod. pen. (principio di applicazione della legge penale nel tempo)

    Principio secondo cui le disposizioni più favorevoli all'imputato trovano applicazione anche se intervenute successivamente al fatto. La Corte ha ritenuto applicabile la novella più favorevole (d.lgs.150/2022) ai reati commessi prima della sua entrata in vigore.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma richiamata solo in relazione al provvedimento di proscioglimento pronunciato in primo grado; la Cassazione non ha valutato nel merito la correttezza di quel proscioglimento, essendosi pronunciata sull'inactione dell'azione penale per difetto di procedibilità.

Massime di principio

  • Quando una modifica normativa rende il regime di procedibilità di un reato più favorevole all'imputato, tale modifica si applica anche ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore, salvo diversa disposizione transitoria espressa.
  • Prima di proseguire l'azione penale, il giudice deve sempre verificare la sussistenza delle condizioni di procedibilità previste dalla legge vigente applicabile al fatto; l'assenza di una querela, se richiesta dalla normativa, comporta l'improcedibilità dell'azione penale.
  • Le circostanze aggravanti espressamente elencate (es. art.625 n.7 e 7-bis) mantengono rilievo procedurale: se sussistono, possono autorizzare la procedibilità d'ufficio nonostante la norma generale preveda la querela.
  • Se la normativa diventa più severa sul regime di procedibilità, essa di norma non si applica retroattivamente ai fatti commessi anteriormente (salvo che la legge stessa preveda diversamente), mentre se diventa più favorevole si applica retroattivamente.
  • L'annullamento senza rinvio è la conseguenza tipica quando viene accertata l'irregolarità insanabile della procedibilità (difetto di querela o altra condizione di procedibilità), perché impedisce di esaminare il merito del reato.

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