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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36500/2023 del 01/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputata impugnava la sentenza di condanna per il reato di furto di energia elettrica proponendo tre motivi: 1) violazione di legge in relazione alla condizione di procedibilità (querela); 2) vizio di motivazione in relazione al riconoscimento del reato di furto; 3) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Il nodo centrale è la modifica normativa (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) che ha reso il delitto punibile a querela della persona offesa e l'applicabilità di tale modifica ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della novella.

La decisione

La Corte ha ritenuto applicabile la novella normativa come norma di favore anche ai fatti commessi prima del 30/12/2022, richiamando il principio di retroattività delle disposizioni più favorevoli ai reati che incidono sulla procedibilità (art. 2, comma 4, c.p. e giurisprudenza di legittimità). Dalla verifica in atti e dalle indagini presso la Procura è emersa l'assenza della querela della persona offesa; pertanto la condizione di procedibilità per il reato non era soddisfatta. Per questo motivo la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto della querela.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2, comma 1, lett. i)

    Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)

    La modifica ha trasformato la punibilità del furto di energia elettrica in reato procedibile a querela, con specifiche eccezioni; la Corte ha ritenuto che tale novellazione sia norma di favore applicabile anche ai fatti anteriori all'entrata in vigore.

  • art. 624 c.p., ultimo comma (come modificato dal d.lgs. 150/2022)

    L'articolo, nella nuova versione, subordina l'esercizio dell'azione penale alla querela della persona offesa salvo le eccezioni previste; nel caso concreto l'aggravante richiamata dai giudici di merito non rientrava tra le eccezioni che consentono il procedimento d'ufficio.

  • art. 2, comma 4, cod. pen.

    Norma di principio sulla applicazione temporale delle leggi penali e procedurali; la Corte l'ha utilizzata per giustificare l'applicazione retroattiva della disposizione più favorevole riguardante la procedibilità.

  • art. 625 c.p., numeri 7 e 7-bis (richiamati)

    Individua le circostanze in cui, nonostante la querela, il procedimento può procedere d'ufficio; la sentenza valuta che la circostanza aggravante riconosciuta in merito non rientrava in tale elenco.

  • Orientamenti giurisprudenziali citati (Sez. 2, n. 40399/2008; Sez. 5, n. 44390/2015; Sez. U, n. 40150/2018 ecc.)

    La giurisprudenza consolidata afferma che le modifiche al regime di procedibilità vanno valutate rispetto ai reati commessi anteriormente: se la modifica è favorevole si applica retroattivamente; se peggiora la posizione dell'imputato non può essere applicata ai fatti anteriori.

Massime di principio

  • Se una norma modifica il regime di procedibilità di un reato (es. da d'ufficio a querela), verificare sempre se la novella è "di favore": se lo è, può trovare applicazione anche per fatti anteriori all'entrata in vigore.
  • In presenza di normativa che rende il reato procedibile a querela, l'assenza della querela nel fascicolo determina l'improcedibilità dell'azione penale e, se accertata, l'annullamento senza rinvio è possibile.
  • Il difensore deve sollevare tempestivamente la questione di mancanza della condizione di procedibilità (querela) e richiedere verifiche presso la Procura; l'eventuale assenza di querela è motivo decisivo di estinzione del processo per quella fattispecie.
  • Se la modifica normativa rende la procedibilità più gravosa (più severa) non è ammissibile l'applicazione retroattiva ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della novella.
  • Bisogna controllare le eccezioni previste dalla norma (es. art. 625 c.p. numeri indicati) perché, se ricorrono, possono consentire il procedimento d'ufficio nonostante la regola della querela.
  • La Procura ha l'obbligo di verificare la presenza della querela prima di esercitare l'azione penale quando la fattispecie è divenuta procedibile a querela; l'inerzia o la mancata ricerca della querela può essere determinante ai fini dell'annullamento.

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