Cassazione Penale, Sentenza n. 36506/2023 del 01/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado condannandolo per furto (riqualificato ex artt. 56, 624-625 n.2 c.p.) rideterminando la pena. I motivi di ricorso sono: violazione di legge e vizio di motivazione nonché travisamento della prova in ordine all'attribuzione del fatto all'imputato. Inoltre viene dedotta l'incidenza della modifica normativa operata dal d.lgs. 150/2022, che ha mutato il regime di procedibilità del reato di cui all'art. 624 c.p., rendendolo procedibile a querela di parte salvo specifiche eccezioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto applicabile la modifica normativa del d.lgs. 150/2022, che ha posto il delitto previsto dall'art. 624 c.p. a querela della persona offesa. Tale disposizione, essendo favorevole rispetto al precedente regime di procedibilità, trova applicazione anche per i fatti commessi prima della sua entrata in vigore (30/12/2022), in base al principio di retroattività della norma più favorevole e alla giurisprudenza di legittimità richiamata. Dalle verifiche non risulta in atti alcuna querela della persona offesa e nemmeno presso la Procura. Perciò l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto della condizione di procedibilità: la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, art. 2, comma 1, lett. i)
modifica l'art. 624 c.p. nell'ultimo comma stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)"
La Corte ha interpretato la novella come norma di favore che trasforma il regime di procedibilità del furto in querelabile salvo le specifiche eccezioni elencate; essendo favorevole la norma si applica anche a fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore.
art. 2, comma 4, cod. pen.
principio generale sulla disciplina temporale della legge penale più favorevole (applicazione retroattiva della norma più favorevole)
Usato come principio di coordinamento tra leggi processuali e sostanziali per applicare la riforma del regime di procedibilità anche ai reati commessi anteriormente alla modifica normativa.
artt. 56, 624-625 n.2 c.p.
riferimenti alla riqualificazione del fatto operata dalla Corte d'appello (tentativo/consumazione e aggravanti previste dall'art. 625)
Nella motivazione di merito la Corte d'appello aveva riqualificato il fatto sulla base di tali norme e aveva riconosciuto una circostanza aggravante; tuttavia la circostanza aggravante riconosciuta non rientra tra le eccezioni che consentono la procedibilità d'ufficio dopo la novella, perciò non ostava all'applicazione della querela come condizione di procedibilità.
Giurisprudenza di legittimità (massime richiamate)
Sez. 2, n. 40399 del 24/09/2008 (Calabrò e altri); Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015; Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997; Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018 (Salatino)
Tali precedenti sono stati richiamati per affermare che una modifica favorevole del regime di procedibilità si applica anche ai reati commessi anteriormente; in generale la giurisprudenza guida sull'irretroattività o retroattività delle modifiche del regime di procedibilità a seconda se la norma sia favorevole o sfavorevole.
Massime di principio
- Se una legge successiva rende la perseguibilità di un reato subordinata alla querela della persona offesa, tale disposizione si applica retroattivamente ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore se la norma è più favorevole all'imputato (principio di cui all'art. 2, comma 4, c.p.).
- Quando la procedibilità diviene a querela, il pubblico ministero deve verificare la presenza della querela nei termini e negli atti; l'assenza della querela fa venir meno la condizione di procedibilità e determina l'annullamento dell'azione penale per difetto di titolo, salvo che ricorra una delle eccezioni previste dalla norma.
- Le eccezioni che consentono la procedibilità d'ufficio (es. incapace della persona offesa per età o infermità, o circostanze previste dall'art. 625 numeri 7 e 7-bis) vanno interpretate restrittivamente: se l'aggravante riconosciuta in fatto non è ricompresa nelle eccezioni, la procedibilità d'ufficio non sussiste.
- In ricorsi simili è fondamentale verificare la data del fatto, la data di entrata in vigore della novella e la natura (favorevole o sfavorevole) della norma intervenuta: se la modifica è favorevole, può impedire il proseguimento dell'azione anche per fatti anteriori.
- Se si agisce in difesa di un imputato in situazioni analoghe, è strategico chiedere immediata verifica dell'esistenza della querela e, in sua assenza, chiedere l'annullamento dell'azione penale per difetto della condizione di procedibilità; viceversa, se la querela esiste o ricorre una delle eccezioni, valutare le questioni sostanziali di merito.
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