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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25204/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la decisione della Corte d'appello deducendo, con un unico motivo, il vizio di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato contestato. Ha sostenuto, in modo ritenuto generico dalla Corte di cassazione, una diversa lettura dei dati processuali e una diversa ricostruzione storica dei fatti, mirando a ottenere una rivalutazione del merito della vicenda. La sentenza impugnata, secondo il ricorrente, non avrebbe correttamente valutato la dinamica della compravendita di un'autovettura e la condotta tenuta nei rapporti con la persona offesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo si risolvesse in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e in una diversa ricostruzione del fatto, attività non consentite in sede di legittimità. Ha inoltre reputato logicamente e giuridicamente corretta la motivazione della Corte d'appello, che aveva valorizzato una condotta fraudolenta consistente nella creazione artificiosa di una falsa realtà: pubblicazione di un annuncio su una piattaforma telematica specializzata utilizzando le proprie esatte generalità e successivo invio di una fotografia raffigurante un ordine di bonifico mai consegnato alla banca, al fine di rassicurare falsamente la persona offesa sulla restituzione del corrispettivo indebitamente carpito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    richiamato come parte della contestazione, in relazione alla continuazione

  • art. 640 c.p.

    reato contestato; la condotta è stata ritenuta integrante una truffa realizzata mediante artifici e raggiri idonei a indurre in errore la persona offesa

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito alla Corte di cassazione sovrapporre una propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dal giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione non può essere dedotto mediante il mero contrapporre alla ricostruzione dei giudici di merito una diversa lettura dei fatti o un differente modello argomentativo proveniente dall'esterno.
  • Integra la truffa la condotta che realizzi un'artificiosa creazione di una falsa realtà, idonea a indurre in errore la persona offesa e a farsi consegnare il corrispettivo o altro profitto indebito.
  • La pubblicazione di un annuncio fraudolento e l'invio di documentazione apparente ma non effettivamente utilizzata nel rapporto con la banca possono costituire artifizi rilevanti ai fini del delitto di truffa, se funzionali a rassicurare la vittima e a consolidare l'inganno.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo, pur formalmente dedotto come vizio motivazionale, mira in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e non evidenzia reali illogicità della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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