Cassazione Penale, Ordinanza n. 22190/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso prioritariamente inammissibile, perché precluso dalla intervenuta rinuncia in appello ai motivi di gravame diversi da quelli concernenti la pena. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La Corte di appello di Milano aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio dell'imputato in applicazione dell'art. 599-bis c.p.p. in relazione a reati concernenti la violazione della disciplina sugli stupefacenti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza d'appello per due profili: da un lato, per avere la Corte territoriale accolto la richiesta di concordato sulla pena dichiarando inammissibili i motivi di appello diversi da quelli inerenti al trattamento sanzionatorio; dall'altro, per non avere esaminato il motivo relativo alla richiesta di non confiscare alcuni telefoni cellulari e di disporne il dissequestro, assumendo che si trattasse di misura di sicurezza.
Norme richiamate
richiamato come base del concordato in appello sulla pena; la decisione evidenzia che, quando l'appellante aderisce al concordato limitatamente al trattamento sanzionatorio, i motivi diversi sono rinunciati e non possono essere poi riproposti in cassazione.
la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
viene richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, non può escludersi che la stessa sia ascrivibile a colpa del ricorrente, con conseguenze economiche ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Quando in appello viene formulata e accolta una richiesta di concordato sulla pena, la rinuncia ai motivi di gravame diversi da quelli sanzionatori preclude la successiva deduzione in cassazione di doglianze su quei punti.
- La censura che investe questioni estranee al perimetro del concordato sulla pena è inammissibile se quelle questioni sono state oggetto di rinuncia in sede di appello.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo casi esclusi, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- La mancata esclusione della colpa del ricorrente nell'origine dell'inammissibilità giustifica l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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