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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07869/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'unico motivo fosse una richiesta di rivalutazione del merito, non proponibile in cassazione, e che la motivazione della decisione impugnata fosse completa, razionale e non affetta da contraddittorietà o manifesta illogicità. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza di appello deducendo, con unico motivo, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sua penale responsabilità per il delitto di tentata rapina impropria. La censura mirava a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione del materiale probatorio operata dai giudici di merito. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era interamente in fatto e quindi estraneo ai limiti del giudizio di legittimità, poiché non consente una nuova lettura delle prove né l'adozione di diversi criteri di valutazione del compendio istruttorio. Ha inoltre osservato che la sentenza di appello era sorretta da motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, in linea con la decisione di primo grado in presenza di doppia conforme.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Il sindacato di legittimità non può risolversi in una rilettura degli elementi probatori o in una nuova valutazione dei fatti; sono deducibili solo vizi rilevanti nei limiti del controllo di legittimità sulla motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che si limita a contestare la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove è inammissibile quando sollecita una rivalutazione del merito estranea al giudizio di legittimità.
  • In presenza di doppia conforme, la motivazione della sentenza di appello può richiamare e fare proprie le argomentazioni del primo giudice senza che ciò integri di per sé un vizio di motivazione.
  • La censura di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione è sindacabile solo se si traduce in un reale vizio argomentativo, non quando si risolve in una diversa lettura del compendio probatorio.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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