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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 11001/2021 del 26/04/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della nullità di sessantuno contratti di somministrazione di lavoro a termine (primo 2/4/2011 - ultimo 15-18/4/2014) per genericità della causale e dedotta instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal primo o da diversa data di giustizia. Il ricorrente ha dedotto continuità/"unicum" del rapporto, comportamento datoriale impeditivo della decadenza (art. 2966 c.c.), rinuncia alla prescrizione (art. 2937 c.c.), esistenza di causa incolpevole impeditiva dell'impugnazione (art. 153 c.p.c.), metus per il timore di non essere riassunto, oltre l'allegazione del superamento dei limiti quantitativi e della mancata valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 626/1994.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali (liquidate in C 200,00 per esborsi e C 5.250,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali e accessori di legge). Motivi: (i) la impugnazione dell'ultimo contratto di somministrazione non si estende automaticamente ai precedenti anche se tra i contratti sono intercorsi periodi inferiori a 60 giorni; ciascun contratto è autonomamente impugnabile; (ii) il termine di decadenza applicabile alle impugnazioni nella somministrazione è quello di 60 giorni previsto dall'art. 32 I. 183/2010 (e non i 120 giorni della L. 92/2012 che si riferiscono al rapporto diretto con il datore di lavoro), con conseguente decadenza del ricorrente relativamente a tutti i contratti anteriori agli ultimi due; (iii) le censure sulla esistenza di cause impeditrici della decadenza, sulla rinuncia alla prescrizione e sulla inosservanza degli obblighi di sicurezza sono giudicate questioni di fatto e valutazione del merito correttamente trattate dalla Corte d'appello; inoltre il primo motivo è stato ritenuto generico e carente di specificità ai sensi dell'art. 366 c.p.c.; (iv) non sussiste lo stato di metus in relazione alla successione di contratti a termine; (v) non è stata ritenuta invertita l'onere della prova: il lavoratore doveva allegare in modo specifico i fatti costitutivi della domanda, e la Corte d'appello ha correttamente valutato la allegazione e la prova prodotte.

Norme richiamate

  • Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 32)

    L'art. 32 applicato alla somministrazione impone il termine di decadenza di 60 giorni per l'impugnazione stragiudiziale; il quarto comma, lett. d) esclude l'estensione automatica dell'impugnazione dell'ultimo contratto ai precedenti nel caso di somministrazione

  • Legge 14 maggio 1966, n. 604 (art. 6)

    Richiamata dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto non applicabile il termine di 120 giorni previsto per il contratto diretto, in quanto la somministrazione è rapporto trilaterale

  • Legge 28 giugno 2012, n. 92

    La Corte ha escluso l'applicabilità del termine di 120 giorni introdotto da tale legge alla somministrazione di lavoro, riservandolo al rapporto diretto tra lavoratore e utilizzatore

  • Decreto Legislativo n. 368/2001 (somministrazione)

    Richiamato in riferimento agli articoli che disciplinano la somministrazione e i limiti di uso: la Corte conferma che le ipotesi regolate dal Titolo vanno considerate nella disciplina della decadenza e nella necessità di specifica allegazione

  • Codice civile (art. 2697, 2966, 2937, 1434, 1435)

    Art. 2697 (onere della prova): la Corte ha ritenuto che l'onere probatorio non sia stato invertito illegittimamente; art. 2966 (cause impeditrici della decadenza) e art. 2937 (rinuncia alla prescrizione): il ricorrente ha allegato ma non provato fatti idonei a integrare tali istituti; artt. 1434-1435 (metus): non applicabili alla successione di contratti a termine

  • Codice di procedura civile (art. 153, art. 360, art. 366)

    Art. 153 c.p.c. (causa incolpevole = sospensione termini): la Corte d'appello ha ritenuto non provata l'ipotesi; art. 366 c.p.c. (specificità dei motivi in cassazione): primo motivo ritenuto generico e inammissibile; art. 360 (vizi di motivazione) invocato dal ricorrente non risultava applicabile nei limiti dedotti

  • Decreto Legislativo 626/1994 (art. 4)

    Richiamato in ordine all'obbligo di valutazione dei rischi; la Corte ha ritenuto che l'allegazione del lavoratore non fosse specifica e provata in modo da invertire l'onere della prova

Massime di principio

  • La impugnazione extragiudiziale dell'ultimo contratto di somministrazione non estende automaticamente la tutela ai contratti precedenti: ogni contratto di somministrazione è autonomamente impugnabile e soggetto ai propri termini di decadenza
  • Per i contratti di somministrazione il termine di decadenza per l'impugnazione è di 60 giorni ex art. 32 L. 183/2010; il termine di 120 giorni introdotto da L. 92/2012 si applica al rapporto diretto e non alla somministrazione
  • Il lavoratore che deduce il superamento di limiti quantitativi o omissioni nella valutazione dei rischi deve allegare in modo specifico i fatti costitutivi della domanda: senza allegazioni puntuali l'onere della prova e la valutazione rimangono a carico del giudice di merito
  • Le deduzioni relative a comportamenti datoriali impeditivi della decadenza (art. 2966 c.c.), rinuncia alla prescrizione o cause incolpevoli (art. 153 c.p.c.) richiedono prova precisa: mere affermazioni generiche non sono sufficienti e possono essere dichiarate inammissibili per carenza di specificità ai sensi dell'art. 366 c.p.c.
  • Lo stato di "metus" (timore di non essere riassunto) non è facilmente ricostruibile nelle successioni di contratti a termine, perché la precarietà e la non-continuità fanno parte della natura del rapporto temporaneo
  • In fase di redazione del ricorso è essenziale dettagliare i fatti, le date e le circostanze concrete (nominare i singoli contratti, indicare la natura delle violazioni, fornire elementi di prova) per evitare l'inammissibilità o il rigetto per carenza di specificità

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