Cassazione Civile, Sentenza n. 10997/2021 del 26/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva confermato l'illegittimità del licenziamento intimato da Prelios nei confronti di Cristina Romani ai sensi della legge n.223/1991 (procedura di mobilità), con applicazione degli effetti reintegratori e risarcitori. La società ha dedotto in cassazione (i) la nullità/violazione per non aver sospeso il giudizio ai sensi dell'art.295 c.p.c. in presenza di questione pregiudiziale relativa alla legittimità della cessione di ramo d'azienda telecom—Prelios e (ii) la violazione e falsa applicazione dei criteri di selezione e dell'interpretazione della graduatoria (asserita discrepanza tra i lavoratori indicati e quelli con punteggio più basso).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Prelios. Sul primo motivo, ha ritenuto che la sospensione obbligatoria ex art.295 c.p.c. non fosse applicabile essendo la questione pregiudicante non definita con efficacia di giudicato e, in ogni caso, la sentenza definitiva sulla nullità della cessione non dispiega effetti tali da incidere automaticamente sull'autonomia dei rapporti di lavoro ricostruiti. Sul secondo motivo, ha ritenuto infondato il rilievo per difetto di specificità (mancata riproduzione della graduatoria nel ricorso) e, comunque, conforme la valutazione della Corte d'appello ai principi giurisprudenziali: la riduzione del personale deve, in linea generale, investire l'intero complesso aziendale salvo che non sia provata l'autonomia e infungibilità del ramo; l'onere probatorio grava sul datore di lavoro e le scelte aziendali non risultavano sorrette da valida motivazione né adeguata dimostrazione dei criteri applicati. La ricorrente è stata condannata alle spese e a eventuale ulteriore contributo unificato previsto dal DPR 115/2002.
Norme richiamate
legge n. 223/1991 (art. 4, art. 5)
L'art.5 (richiamato) impone che la procedura di mobilità prenda in considerazione le esigenze tecnico-produttive e organizzative dell'intero complesso aziendale; la riduzione di personale in linea generale investe l'intero ambito aziendale e può essere limitata a specifici rami solo se caratterizzati da autonomia e specificità delle professionalità. Il datore ha l'onere di provare l'esistenza di professionalità non comparabili e l'operata corretta applicazione dei criteri di scelta.
art. 295 c.p.c.
La sospensione necessaria prevista dall'art.295 c.p.c. richiede che la questione pregiudiziale debba essere definita con efficacia di giudicato; se il giudizio pregiudicante non è passato in giudicato la sospensione automatica non opera (eventualmente rileva l'art.337 c.p.c. per specifici casi).
art. 2112 c.c.
Il trasferimento del rapporto di lavoro si verifica solo con una cessione conforme al modello legale; in caso di invalidità della cessione il rapporto originario resta con la cedente e si può instaurare un distinto rapporto di fatto con il cessionario, con obblighi comunque a carico del soggetto che utilizza la prestazione.
art. 360 c.p.c. (comma 1, n.3 e n.4)
Indica i motivi di ricorso per cassazione (quali la violazione di norme di diritto e la violazione di norme processuali); la mancata sospensione quando necessaria può configurare vizio deducibile in cassazione ai sensi dell'art.360 n.4.
art. 366 c.p.c. (comma 1, nn.3,4,6)
Stabilisce i requisiti di contenuto e forma del ricorso per cassazione (autosufficienza e specificità delle censure): il ricorrente deve indicare e riprodurre documenti decisivi (es. graduatoria) nel ricorso, pena l'inammissibilità o il rigetto per difetto di specificità.
art. 13 DPR 115/2002
Regola il contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 337 c.p.c.
Richiamato come norma applicabile in ipotesi particolari quando la questione pregiudicante non è passata in giudicato e si vuole sospendere il processo per decisione del giudice; distinto dall'art.295 che prevede la sospensione necessaria solo in casi specifici.
Massime di principio
- La sospensione obbligatoria del processo per questione pregiudiziale ex art.295 c.p.c. opera solo se la questione pregiudicante deve essere decisa con efficacia di giudicato; in assenza di ciò la sospensione non è dovuta e il giudizio può proseguire.
- Nel contesto di cessione di ramo d'azienda, l'eventuale invalidità della cessione non determina automaticamente l'annullamento delle decisioni prese dal cessionario: esistono rapporti distinti (originario con cedente e di fatto con cessionario) che possono produrre effetti giuridici autonomi.
- Nelle procedure di mobilità ex L.223/1991 l'onere di dimostrare che la riduzione può essere limitata a un ramo (per autonomia e specificità delle professionalità) grava sul datore di lavoro; in mancanza di tale prova la valutazione deve considerare l'intero complesso aziendale.
- I criteri di scelta devono essere applicati in modo documentato e coerente: la graduatoria e i punteggi devono essere prodotti e resi chiari; in mancanza di una corretta e dimostrabile applicazione la scelta del datore può essere annullata.
- Per il ricorso per cassazione è essenziale l'autosufficienza del ricorso: le censure devono essere specifiche e accompagnate dai documenti decisivi (es. graduatoria) riprodotti o richiamati con precisione nel ricorso, altrimenti il motivo può essere rigettato per difetto di specificità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 26 apr 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 10992/2021 del 26/04/2021
- Sentenza lavoro · 26 apr 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 10993/2021 del 26/04/2021
- Sentenza lavoro · 26 apr 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 10994/2021 del 26/04/2021
- Sentenza lavoro · 26 apr 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 10995/2021 del 26/04/2021
- Sentenza lavoro · 26 apr 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 10996/2021 del 26/04/2021
- Sentenza lavoro · 26 apr 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 10999/2021 del 26/04/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →