Sentenza n. 570/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l'assegnazione a Cineca, nell'ambito del Fondo di finanziamento ordinario 2018, di contributi per il supercalcolo e per i servizi informatici al Ministero, nonché contro successivi atti di conferma dell'impegno di bilancio e dell'affidamento in house
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e beneficiario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato il decreto ministeriale di riparto del Fondo di finanziamento ordinario per il 2018, nella parte relativa all'attribuzione a Cineca di 13 milioni di euro per il supercalcolo e 14 milioni di euro per i servizi destinati al Ministero, deducendo che i contributi fossero stati erogati senza adeguata motivazione e senza gara. Aveva inoltre qualificato le misure come aiuti di Stato vietati ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE, chiedendone l'accertamento dell'illegittimità, e con motivi aggiunti aveva impugnato la relazione istruttoria sull'affidamento in house dei servizi informatici, il decreto direttoriale di conferma dell'impegno di bilancio e ulteriori atti connessi. Il TAR aveva respinto il ricorso. In appello la società aveva chiesto la riforma della sentenza e l'annullamento degli atti. Nel corso del giudizio la Commissione europea aveva avviato un'indagine formale sulla possibile natura di aiuto di Stato delle misure e, successivamente, con decisione n. 1963/2025, aveva ritenuto che la misura attuata a favore di Cineca non costituisse aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, par. 1, TFUE. In seguito a tale decisione, l'appellante ha ritualmente rinunciato al gravame.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), e 84, comma 3, c.p.a. La rinuncia era stata espressa dall'appellante e notificata alle altre parti, che l'avevano accettata senza chiedere la prosecuzione del giudizio. Il Collegio non ha quindi esaminato nel merito i motivi d'appello né ha confermato o riformato la sentenza del TAR. In considerazione della complessità tecnica delle questioni relative alla qualificazione delle misure come aiuti di Stato e delle circostanze peculiari del caso, ha compensato integralmente le spese del grado. Il contributo unificato dell'appello è rimasto definitivamente a carico della società rinunciante.
Norme richiamate
art. 107 TFUE
la misura alla quale la Repubblica italiana ha dato esecuzione a favore di Cineca non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
La Commissione europea ha ritenuto che la misura in favore di Cineca non integrasse un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, par. 1, TFUE.
art. 108 TFUE
procedimento di indagine formale di cui all’art. 108, par. 2, TFUE
La disposizione è richiamata in relazione all'indagine formale avviata dalla Commissione europea sulla possibile natura di aiuto di Stato delle misure a favore di Cineca.
art. 29, par. 1, regolamento (UE) 2015/1589
il Consiglio di Stato ... si è avvalso dei mezzi istruttori previsti dal citato art. 29
La norma ha consentito al giudice nazionale di richiedere alla Commissione europea informazioni sulla procedura di indagine formale, in applicazione del principio di leale collaborazione.
art. 17 regolamento (UE) 2015/1589
termine di prescrizione di dieci anni previsto dall’articolo 17
La disposizione è richiamata dalla decisione di avvio della Commissione con riferimento al periodo eventualmente rilevante per il recupero di aiuti illegali.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c)
La norma costituisce la base processuale per la declaratoria di estinzione del giudizio conseguente alla rinuncia.
compensazione delle spese del giudizio art. 84, comma 2, c.p.a.
Consente la compensazione delle spese in presenza di circostanze concrete peculiari e di particolare complessità.
per effetto della rinuncia ritualmente espressa dall’appellante e notificata alle altre parti
Disciplina gli effetti processuali della rinuncia al ricorso; nel caso concreto, poiché le altre parti non si sono opposte né hanno chiesto la prosecuzione, essa ha determinato l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso ritualmente espressa e notificata alle altre parti determina l'estinzione del giudizio quando le parti non si oppongono e non chiedono la prosecuzione ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a.
- La declaratoria di estinzione per rinuncia impedisce al giudice di esaminare nel merito i motivi di ricorso o di appello e non comporta, di per sé, né la conferma né la riforma della sentenza impugnata.
- La complessità tecnica e la peculiarità delle questioni controverse possono giustificare la compensazione integrale delle spese, anche quando il giudizio si estingue per rinuncia.
- In caso di rinuncia all'appello, il contributo unificato relativo alla proposizione del gravame resta definitivamente a carico della parte rinunciante.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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