Cassazione Penale, Sentenza n. 23627/2026 del 25/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'Arrotino impugnava l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza difensiva diretta ad ottenere la revoca ovvero la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari cui era sottoposto; in cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile perché, prima della decisione, il difensore ha formalmente rinunciato al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse: il Tribunale di Pescara, in data 26.1.2026, aveva revocato la misura cautelare per sopravvenuta carenza di esigenze cautelari. Non è stata disposta condanna per spese processuali né per la cassa delle ammende, in quanto la rinuncia fondata su nuovi elementi di fatto non conoscibili al momento della proposizione del ricorso è un'opzione legittima e non indica colpa (richiamata giurisprudenza: Sez. 5, n. 9831 del 15/12/2015, Rv. 267565).
Norme richiamate
Norma che disciplina l'adito del tribunale (ricorso ex art. 310) per le impugnazioni avverso le misure cautelari; indicata come riferimento procedurale per l'appello al tribunale del riesame
art. 591, co. 1, lett. a), c.p.p.
art. 591, co. 1, lett. a), c.p.p.
Prevede l'inammissibilità del ricorso quando è venuta meno la materia del contendere o l'interesse all'impugnazione; applicata per dichiarare inammissibile il ricorso per sopravvenuta revoca della misura cautelare
Regola la condanna per spese e la sanzione a favore della cassa delle ammende in caso di impugnazioni manifestamente infondate; qui non è stata applicata perché la rinuncia è stata motivata da sopravvenuti elementi di fatto che escludono la colpa
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 9831 del 15/12/2015, Rv. 267565
Sez. 5, n. 9831 del 15/12/2015, Rv. 267565
Conferma che la rinuncia all'impugnazione fondata su nuovi fatti non conosciuti o conoscibili al momento della proposizione del ricorso costituisce opzione legittima e non è causa di condanna per spese o sanzione a favore della cassa delle ammende
Massime di principio
- Se la misura cautelare oggetto del ricorso viene revocata prima della decisione, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse (art. 591 c.p.p.).
- La rinuncia al ricorso da parte del difensore è legittima e non comporta automaticamente condanna per spese o sanzioni quando è motivata da nuovi elementi di fatto non conoscibili al momento della proposizione dell'impugnazione.
- È opportuno che la difesa monitori costantemente lo stato della misura cautelare e, se sopravvengono fatti che eliminano l'interesse all'impugnazione, formalizzi tempestivamente la rinuncia allegando documentazione comprovante la sopravvenuta situazione.
- La mancata partecipazione a vicende sopravvenute (es. revoca della misura) può rendere l'impugnazione priva di oggetto; in tali casi il giudice di legittimità applicherà i criteri di inammissibilità previsti dalle norme procedurali.
- Se la revoca della misura fosse successivamente annullata o venisse adottata una nuova misura, la parte interessata dovrà valutare la tempestiva proposizione di un nuovo rimedio impugnatorio sulla base della nuova situazione.
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