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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9992/2025 del 12/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza del 28/11/2024 del Tribunale di Catanzaro che confermava il rigetto, da parte del Tribunale di Vibo Valentia, dell'istanza di aggravamento della misura cautelare (da arresti domiciliari a custodia cautelare in carcere) nei confronti di Curello, condannato in primo grado a 16 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale ritenuto non sussistenti le esigenze cautelari di pericolo di fuga e di reiterazione del reato nonostante la condanna e sosteneva che l'esito della sentenza dovesse aggravare automaticamente le esigenze cautelari ai sensi degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato e generico. Ha richiamato il principio per cui la sentenza di condanna è un elemento rilevante nella valutazione delle esigenze cautelari ma non produce automaticamente l'aggravamento della misura: il giudice deve valutare la sentenza unitamente ad altri elementi concreti e specifici indicativi del pericolo di fuga o di reiterazione. Nel caso di specie il Tribunale di merito aveva motivatamente ritenuto adeguati gli arresti domiciliari, rilevando l'assenza di comportamenti sintomatici di propensione alla specifica criminalità, la ridimensionata qualificazione della fattispecie in concorso esterno (con assenza di vincolo di adesione permanente al sodalizio) e l'assenza di violazioni della misura domiciliare e di elementi concreti di rischio di fuga. Pertanto la decisione di non aggravare la misura è stata confermata e il ricorso del PM è stato respinto per inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Richiamato per la competenza del Tribunale di Catanzaro adita in funzione di giudice d'appello ex art. 310.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Definisce le esigenze cautelari (in particolare pericolo di fuga e di reiterazione) che giustificano misure cautelari più afflittive; utilizzato come parametro per valutare se sussistono i pericula libertatis.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiamato nella deduzione del PM: la Corte precisa che l'esito del procedimento (sentenza di condanna) è un elemento da considerare ma non determina automaticamente l'aggravamento della misura; va valutato congiuntamente ad altri elementi concreti.

  • art. 275, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Precisazione legislativa che introduce l'obbligo per il giudice di tener conto anche dell'esito del procedimento e delle modalità del fatto nella valutazione delle esigenze cautelari; la Corte interpreta il termine "anche" come indicazione che la condanna incide ma non è decisiva da sola.

  • art. 299, comma 4 cod. proc. pen.

    Norma che riserva al giudice la valutazione concreta sull'aggravamento della misura cautelare; conferma che la sentenza di condanna è valutabile insieme ad altri elementi specifici indicativi dei rischi cautelari.

  • Corte costituzionale, sent. n. 48/2015

    Richiamata per distinguere il concorso esterno dall'appartenenza al sodalizio mafioso: il concorso esterno non implica necessariamente un vincolo di adesione permanente che giustifichi di per sé la custodia cautelare carceraria.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 4, n. 25008 del 15/01/2007, Granata)

    Sostiene che una sentenza di condanna a pena elevata è elemento rilevante ma va combinata con altri indici per giustificare l'aggravamento cautelare.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 6, n. 159 del 23/01/1992, Augeri)

    Richiamata a supporto del principio che la condanna incide sulla valutazione dei pericoli cautelari ma non automaticamente.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 6, n. 34691 del 07/07/2016)

    Ulteriore conferma dell'orientamento secondo cui l'aggravamento cautelare può fondarsi su sentenza di condanna solo dopo valutazione congiunta di elementi specifici sul pericolo di fuga o di reiterazione.

Massime di principio

  • La pronuncia di condanna, anche se con pena elevata, costituisce un elemento rilevante nella valutazione delle esigenze cautelari ma non determina automaticamente l'aggravamento della misura cautelare.
  • Il giudice che valuta la sostituzione della misura deve valutare la sentenza insieme ad altri elementi concreti e specifici indicativi del pericolo di fuga o di reiterazione (comportamenti successivi, collegamenti ambientali, adesione al sodalizio, trasgressioni della misura in atto).
  • La qualificazione del reato (ad esempio concorso esterno rispetto alla partecipazione associativa) incide sulla valutazione sociologica del rischio e può ridimensionare la necessità della misura carceraria.
  • La mancanza di violazioni della misura domiciliare e l'assenza di comportamenti sintomatici di pericolosità nel periodo successivo all'applicazione della misura sono indici favorevoli al mantenimento di misure non custodiali.
  • Per richiedere l'aggravamento cautelare il Pubblico Ministero deve fornire elementi concreti e specifici — non solo la sentenza — che dimostrino l'attualità e la concretezza del rischio di fuga o di reiterazione.

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