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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25198/2022 del 24/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano un avviso di accertamento ICI relativo al 2007 per una presunta somma dovuta (803,88 euro), avendo invece versato l'intero importo. Dopo l'introduzione del giudizio il Comune annullava l'avviso in autotutela per mancata contabilizzazione del versamento. Le commissioni tributarie dichiaravano la cessazione della materia del contendere e compensavano le spese; i contribuenti impugnavano la compensazione contestando che l'annullamento derivasse dall'errore dell'ente/concessionaria e che, in presenza di illegittimità originaria, le spese non dovrebbero essere compensate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte (ha ritenuto fondati il quarto e quinto motivo, per ragioni diverse da quelle dedotte dai ricorrenti), ha cassato la sentenza della CTR Toscana e ha rinviato alla stessa per la nuova regolamentazione delle spese. La Corte ha ritenuto illogica/errata la motivazione della CTR sulla compensazione delle spese, in particolare laddove ha valorizzato la mancata contabilizzazione da parte della concessionaria e l'argomento che i contribuenti avrebbero potuto chiedere l'annullamento in autotutela evitando il giudizio; ha affermato il diritto del contribuente ad adire l'autorità giudiziaria senza preventiva istanza in autotutela e ha precisato che l'omessa contabilizzazione da parte della concessionaria non esime l'ente comunale dalla responsabilità. Conseguentemente la questione delle spese va riconsiderata dal giudice di merito con motivazione non illogica.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 15

    «Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.»

    La compensazione delle spese è ammissibile solo in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate; il giudice tributario ha discrezionalità ma deve fornire motivazioni non illogiche.

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 46

    «nei casi di definizione delle pendenze tributarie e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere»

    Stabilisce l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; se la cessazione deriva da annullamento in autotutela la decisione sulle spese non è automatica e richiede valutazione del giudice, salvo il caso di manifesta illegittimità originaria.

  • cod. proc. civ., art. 92

    Richiede che il giudice, se non sussiste soccombenza reciproca, indichi i giusti motivi per compensare le spese; non è ammessa motivazione stereotipata o illogica.

  • cod. proc. civ., art. 360

    Elenca i motivi di cassazione (tra cui vizio di motivazione, erronea motivazione o omessa motivazione) che la Corte di Cassazione può sindacare in sede di legittimità.

  • Costituzione, artt. 24 e 111

    Garantiscono il diritto di accesso alla giustizia e il principio del giusto processo; giustificano la necessità di una motivazione adeguata e l'economia/celerità del processo che può portare il giudice a decidere la questione di più agevole soluzione.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 274/2005

    Ha dichiarato costituzionalmente illegittima la previsione di compensazione 'ope legis' delle spese in caso di cessazione della materia del contendere, stabilendo che la compensazione automatica sarebbe irragionevole e che il giudice deve valutare e motivare l'eventuale compensazione.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela non determina automaticamente la condanna alle spese a favore del ricorrente: il giudice deve decidere sulle spese secondo i principi di soccombenza virtuale, salvo motivazione espressa che giustifichi la compensazione.
  • La compensazione delle spese è ammessa solo se il giudice individua gravi ed eccezionali ragioni o sussiste soccombenza reciproca; tali ragioni devono essere concrete, non stereotipate o illogiche.
  • Il contribuente ha il diritto costituzionale di rivolgersi direttamente all'autorità giudiziaria senza essere obbligato a esperire prima l'istanza di autotutela; la scelta di proporre ricorso non può di per sé giustificare la compensazione delle spese.
  • L'omessa contabilizzazione del versamento imputabile a una concessionaria non esonera automaticamente l'ente impositore dalla responsabilità riguardo all'atto impositivo e non è di per sé motivo logico sufficiente per compensare le spese.
  • In sede di cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato: la Corte verifica se le ragioni addotte dal giudice di merito per la compensazione siano illogiche o erronee; se lo sono, la sentenza va cassata e la questione rinviata al giudice di merito per nuova motivazione o decisione.
  • Nelle decisioni sulle spese il giudice deve evitare formule vaghe del tipo 'peculiarità della vicenda' e motivare con argomentazioni specifiche che consentano il controllo di legittimità.

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