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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20123/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di L'Aquila che aveva rigettato l'appello volto alla revoca della misura cautelare della custodia in carcere, applicata per due ipotesi di furto aggravato. Il ricorrente denunciava errata motivazione circa la prognosi sfavorevole sulla possibilità che in sede di giudizio gli sia inflitta una pena entro i limiti edittali tali da consentire la sospensione condizionale della pena; inoltre lamentava che il tribunale si sarebbe discostato dai dati reali sulle pene effettivamente applicate per furti di autovetture e non avrebbe considerato la possibile remissione delle querele in futuro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per assoluta genericità delle censure, in violazione dell'art. 581, lett. d), c.p.p., e dell'art. 591, co.1, lett. c), c.p.p., perché il ricorso non esponeva in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno delle richieste. La Corte ha rilevato che il ricorrente confonde la fattispecie (i furti contestati riguardano un'autovettura e un paio di occhiali) e non ha confutato la motivazione congrua del giudice del riesame, il quale aveva fondato la prognosi negativa sulla gravità dei fatti (due furti aggravati, aggressioni gratuite ai danni di coetanei, violazione di un divieto di stazionamento) e aveva ritenuto la remissione della querela mera ipotesi non supportata. A seguito della declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 c.p.p.

    norma utilizzata per adire il tribunale (procedura di riesame) contro il provvedimento del giudice per le indagini preliminari

  • art. 581, lett. d), c.p.p.

    richiede che l'atto di impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, l'enunciazione specifica dei motivi con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno di ogni richiesta; la Corte ha ritenuto i motivi del ricorso assolutamente generici e quindi inammissibili

  • art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p.

    conferma che la genericità delle motivazioni determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione

  • art. 616 c.p.p.

    consente la condanna alle spese e ad una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato; la Corte ha applicato tale disposizione per la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00

  • art. 94, co. 1 c.p.p. (adempimenti di cancelleria)

    norma formale richiamata per gli adempimenti successivi alla pronuncia della Corte

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13.6.2000

    richiamata in tema di valutazione della colpa del ricorrente nella proposizione di impugnazioni manifestamente inammissibili

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve indicare specificamente i motivi, con chiari richiami agli elementi di fatto e di diritto: la genericità comporta inammissibilità.
  • La critica alla prognosi sulla misura cautelare (es. prospettazione di una possibile pena lieve) richiede argomentazioni concrete e, se necessario, dati comparativi o elementi fattuali che dimostrino l'attendibilità della previsione; affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • La giovanissima età o l'assenza di precedenti penali non sono automaticamente determinanti per escludere la sussistenza dei presupposti cautelari quando sussistono aggravanti o comportamenti ripetuti che evidenziano pericolosità.
  • La mera ipotesi di una futura remissione di querela deve essere documentata o almeno argomentata in modo concreto per incidere sulla decisione cautelare; senza elementi concreti resta inidonea a modificare la prognosi.
  • Riproporre pedissequamente in cassazione le stesse censure già rigettate in sede di merito, senza ulteriori specificazioni o nuovi elementi, espone il ricorrente al rigetto per genericità e può comportare sanzioni pecuniarie.

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