Cassazione Penale, Sentenza n. 21390/2023 del 18/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione di legge per omissione di pronunciamento sul motivo di appello proposto dall'avv. Naponiello (assoluzione dai reati contestati, in particolare calunnia), con la censura che la Corte di appello avrebbe considerato come unico difensore l'avv. Boffa e non avrebbe esaminato i motivi non rinunciati; 2) mancata motivazione in ordine alla richiesta di esclusione della recidiva reiterata; 3) vizio di motivazione riguardo al mancato riconoscimento della continuazione tra vari capi di imputazione, con uso di formule stereotipate senza spiegare l'assenza di un medesimo disegno criminoso. Contesto procedurale: iniziale declaratoria di inammissibilità poi riformata con ricorso ex art. 625-bis c.p.p. che ha disposto nuova fissazione della trattazione.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato limitatamente alle questioni relative al trattamento sanzionatorio (riconoscimento della recidiva e della continuazione) e l'ha accolto in quel punto, annullando la sentenza impugnata nella parte relativa al trattamento sanzionatorio e rinviando ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio su recidiva e continuazione. Il primo motivo (omessa pronuncia sui motivi del co-difensore e insufficiente motivazione sull'assoluzione/calunnia) è stato ritenuto manifestamente infondato/inammissibile: la Corte di appello aveva comunque esaminato i motivi nel merito, valorizzando le dichiarazioni confessorie e richiamando la motivazione di primo grado. Gli altri profili dedotti, oltre a quelli sanzionatori, sono stati dichiarati inammissibili o non accolti.
Norme richiamate
ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.
Utilizzato per impugnare la prima ordinanza di inammissibilita e ottenere la nuova fissazione della trattazione; la Corte ha ritenuto ammissibile il riesame della questione, permettendo l'esame di merito limitato
concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen.
La Corte ha rilevato che il concordato funzionale alla definizione del giudizio non si è formato (mancato consenso del Procuratore generale e mancata adesione del difensore), quindi la posizione del Maiale è stata decisa in via ordinaria e non in base al concordato
Massime di principio
- La Corte d'appello deve esaminare e motivare espressamente i motivi di impugnazione non rinunciati dai difensori: la semplice attribuzione della rinuncia a uno solo dei difensori non esime dal verificare se esistevano altri motivi portati da co-difensori
- Le dichiarazioni confessorie dell'imputato possono influire anche sulla valutazione della sussistenza del reato di calunnia, poiché la determinazione della falsità del fatto denunciato resta un accertamento di fatto compatibile con l'uso delle confessioni
- Il riconoscimento della recidiva e la dichiarazione di continuazione richiedono motivazioni specifiche e non formule stereotipate: l'omessa o generica motivazione su questi profili può determinare l'annullamento parziale e il rinvio per nuovo giudizio
- Se la Corte di appello non fornisce adeguata motivazione circa aggravanti (es. recidiva) o istituti di coordinamento tra reati (es. continuazione), la Cassazione può limitare l'annullamento alla sola parte relativa al trattamento sanzionatorio e disporre un rinvio per nuovo esame
- La mancata formazione del concordato in appello (per mancato consenso del PG o mancata adesione difensiva) comporta che la decisione debba essere motivata e resa in forma ordinaria, con conseguente diverso regime di verifiche da parte della Cassazione
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