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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2740/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Benevento che aveva rigettato la sua richiesta, proposta in incidente di esecuzione, di dichiarare la non esecutività della sentenza di condanna (Tribunale di Benevento, 16/05/2023) e di ottenere la restituzione nei termini per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 175 c.p.p. L'assunto difensivo era che il decreto di citazione a giudizio non era stato regolarmente notificato al difensore di fiducia nominato (notifica pervenuta ad altro difensore mai ufficialmente nominato), cagionando una nullità della citazione e l'incolpevole mancata conoscenza del processo/sentenza; da ciò la richiesta di restituzione in termini e la declaratoria di non esecutività/ordinarie misure (anche scarcerazione). Il Tribunale dell'esecuzione aveva ritenuto che le nullità insanabili derivanti dall'omessa citazione non possano essere dedotte con l'art. 670 c.p.p. e che l'eventuale rimedio appropriato sia la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis; inoltre aveva ritenuto che il decreto fosse stato comunque notificato a mani proprie dell'imputato (31/05/2021), circostanza incompatibile con la richiesta di restituzione in termini salvo prova di caso fortuito o forza maggiore.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato che le nullità assolute derivanti dall'omessa citazione dell'imputato o del difensore, che hanno portato a giudizio celebrato in assenza, non sono proponibili mediante incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. dopo il passaggio in giudicato, salvo ricorso alla rescissione del giudicato ex art. 629-bis per l'incolpevole mancata conoscenza del processo. Ha inoltre ritenuto che il giudice dell'esecuzione è competente a decidere sulla restituzione del termine ex art. 175 c.p.p., ma nel caso concreto il rigetto dell'istanza era motivato dall'avvenuta notifica a mani dell'imputato e dall'assenza di deduzioni specifiche di caso fortuito/forza maggiore. Perciò il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Disciplina l'accertamento della validità del titolo esecutivo; la Corte ha ricordato che l'art. 670 non è lo strumento per dedurre nullità assolute insanabili derivate dall'omessa citazione che hanno portato al processo in assenza, dopo il passaggio in giudicato

  • art. 175 cod. proc. pen.

    salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione o opposizione

    La restituzione nel termine richiede cumulativamente: mancata conoscenza del procedimento e mancata conoscenza del provvedimento, entrambe non accompagnate da una rinuncia volontaria; inoltre il giudice dell'esecuzione è competente a decidere sull'istanza ex art. 175

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Riferita alla nullità della citazione: la difesa ha invocato la nullità ai sensi di tale norma, ma la Corte ha orientato sul fatto che il rimedio corretto per l'incolpevole mancata conoscenza è la rescissione ex art. 629-bis

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la dichiarazione di assenza del difensore; nel caso il procedimento era stato celebrato in assenza e la declaratoria di assenza era contestata per vizi di notifica

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Indicato dalla Corte quale rimedio appropriato per far valere l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo e ottenere la rescissione del giudicato, quando la nullità della citazione abbia determinato l'assenza e il successivo passaggio in giudicato

  • art. 568, comma 5 cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio di conservazione: la Corte ricorda che tale principio si applica agli strumenti che il codice qualifica come impugnazioni, non alla restituzione del termine, con la conseguente impossibilità di ricualificare automaticamente la richiesta di restituzione in una istanza di rescissione

  • art. 670, comma 3 cod. proc. pen.

    La previsione testuale attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza a decidere sulla restituzione del termine se non deve dichiarare la non esecutività del provvedimento; la Corte ne trae la competenza anche quando l'istanza di non esecutività è inammissibile o rigettata

Massime di principio

  • Le nullità assolute derivate dall'omessa citazione dell'imputato o del suo difensore, che hanno condotto a giudizio celebrato in assenza e a sentenza passata in giudicato, non possono essere efficacemente impugnate mediante incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p.; il rimedio idoneo è la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis per l'incolpevole mancata conoscenza
  • Per ottenere la restituzione in termini ex art. 175 c.p.p. occorre dimostrare cumulativamente la mancata conoscenza del procedimento e la mancata conoscenza del provvedimento, senza che vi sia stata una rinuncia volontaria; l'onere probatorio di circostanze eccezionali (caso fortuito/forza maggiore) grava sul richiedente
  • Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere sia sulla declaratoria di non esecutività che sulla richiesta di restituzione del termine (anche quando la prima sia inammissibile), ma deve valutare la congruenza delle deduzioni fattuali con il rimedio richiesto
  • Se è documentata una notifica a mani proprie dell'imputato, la giustificazione della mancata impugnazione per "mancata notifica al difensore" appare più debole e richiede elementi aggiuntivi che dimostrino l'incolpevolezza dell'imputato e l'impossibilità oggettiva di esercitare il mandato al difensore
  • In situazioni analoghe è preferibile: (a) valutare tempestivamente se procedere con istanza di rescissione ex art. 629-bis quando si contesta una nullità che ha impedito la conoscenza del processo; (b) se si chiede restituzione in termini ex art. 175, produrre prove specifiche di mancata conoscenza e di circostanze esterne insormontabili (caso fortuito/forza maggiore) che escludano la colpa dell'imputato o del difensore

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