Cassazione Penale, Ordinanza n. 26920/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata nei gradi di merito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, deducendo un unico motivo con cui denunciava violazione di legge e vizio di motivazione sia in ordine all'affermazione di responsabilità penale sia al mancato riconoscimento della non imputabilità ai sensi dell'art. 91, secondo comma, cod. pen., sia infine con riguardo al trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva che la censura su responsabilità e imputabilità è priva di specificità perché si limita a riprodurre argomenti già esaminati e disattesi in appello senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare, la Corte territoriale aveva escluso che il preteso stato di ubriachezza incidesse sulla responsabilità, valorizzando il compendio probatorio e osservando che la specifica circostanza di cui all'art. 91, secondo comma, cod. pen. non era stata dedotta in appello; inoltre l'imputato, nelle proprie dichiarazioni, aveva mostrato di avere percepito il fatto e il disvalore della condotta. Quanto alla pena, il ricorso è ritenuto manifestamente infondato perché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, nel rispetto degli artt. 132 e 133 cod. pen., ed è sindacabile solo se frutto di arbitrio o illogicità manifesta, evenienza non ravvisata nel caso concreto.
Norme richiamate
art. 91, secondo comma, cod. pen.
La specifica disciplina della non imputabilità richiamata dal ricorrente non è stata ritenuta rilevante nel caso concreto perché la relativa circostanza non risultava dedotta in appello e, comunque, la motivazione dei giudici di merito escludeva l'incidenza dello stato di ubriachezza sulla responsabilità.
La graduazione della pena deve avvenire secondo i criteri legali di determinazione del trattamento sanzionatorio, nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito.
Il giudice di merito deve commisurare la pena tenendo conto dei criteri di gravità del reato e della personalità del reo; la Cassazione non interviene se la scelta non è arbitraria o illogica.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando si limita a riproporre censure già esaminate e respinte in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di una causa di non imputabilità deve essere specificamente introdotta e coltivata nei gradi di merito; in difetto, la censura proposta per la prima volta in cassazione può essere ritenuta non scrutinabile o comunque priva di decisività.
- La valutazione dello stato di ubriachezza, ai fini dell'imputabilità, va compiuta sulla base del compendio probatorio complessivo e delle dichiarazioni dell'imputato; se questi dimostra di aver percepito il fatto e il disvalore della condotta, la non imputabilità può essere esclusa.
- La determinazione della pena, inclusa la scelta della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o arbitrio.
Come è indicizzato
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